L’intervento della Corte Costituzionale sul tema della guida in presenza di sostanze stupefacenti costituisce un passaggio centrale nell’interpretazione delle regole di sicurezza stradale in Italia. La recente sentenza n. 10 del 2026 richiama l’attenzione su come il diritto debba equilibrare la tutela dell’ordine pubblico e dei diritti individuali, introducendo elementi di proporzionalità e razionalità nell’applicazione della legge. La Consulta, prendendo posizione su una questione particolarmente complessa, ha affermato la necessità di accertare, caso per caso, la reale pericolosità della condotta del conducente. In tal modo, vengono valorizzate le più recenti evoluzioni degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia.
Evoluzione normativa dell’articolo 187 del Codice della Strada: dalla vecchia alla nuova formulazione
L’articolo 187 del Codice della Strada ha subito profonde modifiche nel corso degli ultimi anni, trasformandosi da un impianto inizialmente fondato sulla dimostrazione dello stato di alterazione psico-fisica a una formulazione che pone al centro l’assunzione di sostanze stupefacenti prima della guida. Nella vecchia versione, la punibilità era collegata all’accertamento di uno “stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto” narcotici, il che richiedeva prove tecniche puntuali e spesso complesse. L’aggiornamento legislativo del 2024 ha modificato la norma, escludendo la necessità di attestarne l’effettivo stato di alterazione e introducendo la punibilità della sola “guida dopo aver assunto” sostanze stupefacenti.
Secondo i sostenitori della riforma, la novità intendeva semplificare e rafforzare i controlli, a fronte delle difficoltà riscontrate nell’accertamento pratico delle condizioni psicofisiche dei conducenti. Tuttavia, il nuovo testo lascia emergere alcune criticità rispetto all’individuazione circoscritta delle condotte pericolose e rischia di estendere la sfera penalmente rilevante anche a comportamenti privi di reale offensività.
È, infatti, emerso che tale formulazione astratta può risultare troppo ampia, rendendo punibile chiunque abbia consumato stupefacenti anche giorni o settimane prima di mettersi al volante, senza riferimenti puntuali né sulla quantità né sull’effettivo rischio per la sicurezza stradale. Su queste basi si sono innestate le questioni di costituzionalità recentemente affrontate dalla Consulta.
I dubbi di legittimità costituzionale sollevati sulla nuova norma
La modifica normativa introdotta nel 2024 è stata, fin da subito, oggetto di attenzione da parte di diversi giudici di merito, che hanno sollevato dubbi di legittimità costituzionale per il potenziale rischio di irragionevolezza e sproporzionalità della sanzione. La questione principale riguarda l’assenza di limiti chiari nel determinare i tempi e le condizioni dell’assunzione, poiché la nuova disciplina consentirebbe di sanzionare anche chi ha assunto droghe molto tempo prima della guida, rendendo punibili condotte di fatto prive di effettivo pericolo.
Secondo quanto evidenziato dai rimettenti e supportato da associazioni giuridiche specializzate come l’Unione delle Camere Penali Italiane e l’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, il rischio era quello di incriminare anche chi non rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza della circolazione. Questa impostazione avrebbe creato, inoltre, disparità di trattamento rispetto alla normativa sulla guida in stato di ebbrezza da alcol, la quale vincola la punibilità alla rilevazione di specifici valori di alterazione.
La Consulta, pur non riscontrando un’irragionevolezza assoluta della legge, ha riconosciuto la necessità di un’interpretazione restrittiva della norma, rispettando i principi di proporzionalità e offensività che guidano il diritto penale, così da delimitare in modo puntuale l’area di applicazione della disposizione.
Il principio di pericolosità effettiva e i limiti della punibilità
Al centro delle recenti pronunce si trova l’affermazione, da parte della Corte Costituzionale, di un principio imprescindibile: affinché la condotta sia punibile, è necessario accertare che l’agente abbia creato un pericolo concreto per la sicurezza della circolazione stradale. Non basta quindi una mera positività alle sostanze stupefacenti: occorre che la quantità e qualità delle sostanze trovate nei liquidi corporei siano tali da risultare idonee, sulla base delle conoscenze scientifiche attuali, a provocare in un individuo medio un’alterazione delle capacità psicofisiche e quindi della capacità di controllo del veicolo.
- Non è più necessario dimostrare un’effettiva alterazione, ma resta fondamentale valutare il rischio potenziale per la collettività.
- L’interpretazione fornita dalla Consulta limita la punibilità alle circostanze in cui si accerti una correlazione tra assunzione, presenza di sostanze nell’organismo e potenziale pericolo concreto sulla strada.
Questa impostazione si fonda sui principi costituzionali di proporzionalità e responsabilità penale per fatto offensivo, evitando così che la norma si trasformi in un meccanismo automatico e sproporzionato di irrogazione di sanzioni in assenza di rischio reale. Si torna quindi, pur con le innovazioni tecniche introdotte, a una centralità dell’offensività della condotta rispetto all’interesse tutelato.
Implicazioni pratiche e differenze rispetto alla guida sotto effetto di alcol
Alla luce dell’interpretazione restrittiva fornita dalla Corte Costituzionale, l’articolo 187 aggiorna il sistema dei controlli e delle sanzioni nella guida dopo assunzione di droga. Le implicazioni pratiche derivano da:
- la necessità, per l’organo accertatore, di provare non soltanto la presenza di sostanze, ma l’idoneità a generare pericolo concreto;
- una minore automaticità nell’applicazione delle sanzioni, che richiede approfondimento sulle prove biologiche, tenendo conto di qualità, quantità e tempistiche dell’assunzione;
- una significativa differenza rispetto alla disciplina dell’alcol, dove invece la punibilità è ancorata a parametri oggettivi (tasso alcolemico rilevato tramite test), con meno margini per valutazioni scientifiche discrezionali.
Questo approccio, in linea con i principi costituzionali, fa sì che il sistema nazionale ponga sempre più attenzione sulla valutazione concreta e individuale della pericolosità del comportamento, contribuendo così a garantire una migliore tutela della sicurezza stradale e una maggiore equità nella repressione delle condotte vietate dal Codice della Strada.






