Fermo amministrativo: iter, sanzioni e ricorso

Tutto ciò che bisogna conoscere sul fermo amministrativo

Il fermo amministrativo del veicolo rientra nel novero di pene accessorie che un guidatore può ritrovarsi a scontare. Facciamo luce sull’argomento.

Fermo amministrativo: la procedura

Il primo passo affinché l’iter sia corretto è la notifica della cartella esattoriale. Da quel momento rimangono 60 giorni per saldare il debito, prima che si iscriva al Pra il fermo amministrativo. Prima però rimane il diritto al prevviso. In base alle somme vantate, può affiancarsi il sollecito di pagamento, per debiti inferiori a 2000 euro. In ogni caso devono esserci due “promemoria” inviati al debitore a distanza di due mesi, prima dell’iscrizione al Pra. Altrimenti il fermo amministrativo risulta illegittimo. Tuttavia una norma vieta ad Equitalia l’iscrizione di ipoteche sulla casa per debiti inferiori a 120 mila euro. Senza beni da ipotecare, si dispone il fermo dell’intero parco macchine del debitore e dei co-obbligati.

Preavviso: quando e quanto pagare

L’abbiamo detto e lo ripetiamo: il fermo amministrativo richiede un preavviso. Deve indicare la natura del debito, il numero della cartella esattoriale, la prova della notifica della cartella stessa, l’importo dovuto e l’anno a cui fa riferimento. Una volta ricevuto avete 20 giorni per regolarizzare la propria posizione. Il pagamento in questa fase imporrà anche il pagamento degli interessi di mora e le spese sostenute per l’iscrizione a ruolo.

Sanzioni, ricorso e prescrizione

Le conseguenze per il fermo amministrativo sono l’impossibilità di circolare e radiare il veicolo dal Pra con la demolizione o l’esportazione. La circolazione nonostante il fermo amministrativo comporta una multa pesantissima (tra 714 euro e 2.859 euro) oltre alla confisca del mezzo. Se viene venduto in seguito all’iscrizione del fermo, l’auto o la moto restano bloccati con gli stessi effetti di divieto alla circolazione e radiazione. L’acquirente può chiedere l’annullamento della vendita o agire per la riduzione del prezzo. E’ concesso il pagamento a rate, fino a 120 rate a seconda dell’importo. Competente in materia il giudice tributario, alla quale va presentato l’eventuale ricorso. Pagate le somme dovute, Equitalia lo comunicherà entro 20 giorni alla direzione regionale delle Entrate. Ulteriori 20 giorni e verrà emesso il provvedimento di revoca del fermo amministrativo, che sarà inviato al contribuente. In seguito, ci si dovrà recare al Pra per far cancellare il fermo, sostenendo le spese previste e con questa documentazione. La prescrizione arriva se sono passati tre anni dalla data di scadenza del pagamento del bollo auto, ed Equitalia notifica la cartella solo dopo tale termine.

 

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