Il contratto di leasing è una forma di finanziamento che consente, in cambio del pagamento di un canone periodico, di avere la disponibilità di un bene strumentale all’esercizio della propria professione o attività imprenditoriale. Nel mondo auto è possibile anche usufruire del leasing auto usate, con degli accorgimenti burocratici da tenere conto rispetto al leasing sulle auto nuove.
DETTAGLI E VANTAGGI – Il leasing vede protagoniste tre parti: l’utilizzatore, che è colui che chiede di utilizzare un certo veicolo; il fornitore, che corrisponde alla casa produttrice che vende l’auto ad un singolo utilizzatore o ad una società; il concedente, che acquista il veicolo dal fornitore e può concederlo in leasing, appunto all’utilizzatore. Alla scadenza l’utilizzatore può acquistare il bene, previo l’esercizio dell’opzione di riscatto mediante il pagamento di una maxirata finale. Il primo canone di norma è più elevato (maxirata iniziale) e serve a coprire, in maniera adeguata al deprezzamento del bene, il rischio in capo al concedente di insolvenza dell’utilizzatore. I vantaggi riguardano la possibilità di cambiare l’auto mediamente ogni 2-3 anni, non preoccuparsi della svalutazione e, in caso di full leasing, nemmeno di assicurazioni, bolli, cambi pneumatici e tutte le spese accessorie che riguardano i possessori comuni di automobili. Altri benefici, di natura fiscale, sono il frazionamento dell’IVA nei canoni periodici, un ammortamento accelerato rispetto alle tabelle di ammortamento ordinario e la detraibilità dei canoni periodici nell’arco della durata del contratto.
DIFFERENZE – Contrariamente a quanto si verifica per una prima iscrizione di veicolo nuovo con contestuale annotazione del leasing, che può essere effettuata con la presentazione di una sola pratica, nel leasing auto usate dovrà essere richiesto al PRA il trasferimento di proprietà con contestuale annotazione della locazione finanziaria. Occorre dunque presentare due pratiche distinte e consecutive: trascrizione di atto di vendita e annotazione della locazione. Le due formalità non sono definibili con le procedure dello Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) ma con due autonome procedure nei due uffici competenti: Presso il PRA verrà aggiornato esclusivamente il Certificato di Proprietà, invece presso gli uffici del DTT (Motorizzazione Civile) dovrà essere invece richiesta l’annotazione della carta di circolazione.