L’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici rappresenta uno degli sviluppi più significativi nel campo della micromobilità urbana degli ultimi anni. Il crescente numero di tali veicoli nelle città italiane ha imposto interventi normativi per aumentare la sicurezza e la responsabilità degli utenti. A partire dal 16 luglio 2026, come stabilito dalle recenti modifiche legislative, diventa indispensabile dotare il proprio monopattino di una polizza per la responsabilità civile verso terzi, collegata all’introduzione del contrassegno identificativo (targa) e all’obbligo di utilizzo del casco. Questa nuova disciplina pone fine alle incertezze precedenti, quando la copertura assicurativa era richiesta solo per specifiche categorie, come i servizi di noleggio. Ora, ogni proprietario di monopattino elettrico che desideri circolare legalmente su strada pubblica deve essere coperto da una polizza conforme ai requisiti determinati dalle autorità.
Normativa di riferimento: leggi, decreti attuativi e contesto europeo
Il punto di partenza della disciplina attuale è la Legge n. 177/2024 sulla riforma del Codice della Strada, che ha previsto nuovi obblighi riguardanti contrassegno, casco e copertura assicurativa per la responsabilità civile. Il quadro regolamentare trova fondamento anche nell’art. 2054 del Codice Civile, come specificato e “tradotto” in norme operative dal nuovo Codice della Strada. A livello attuativo, il Decreto direttoriale 6 marzo 2026 della Direzione Generale per la Motorizzazione ha fissato termini e modalità per adeguarsi all’obbligo assicurativo, diventato effettivo dal 16 luglio 2026.
Il contesto europeo non va sottovalutato, in quanto la Direttiva 2009/103/CE e la successiva Direttiva UE 2021/2118 hanno imposto agli Stati membri di garantire una copertura RCA per ogni veicolo a motore, compresi molti modelli di monopattini elettrici che superano specifici limiti di velocità e peso. La recente normativa italiana ha risolto una precedente difformità rispetto agli standard UE, allineando il nostro Paese ai principali criteri continentali: obbligo di polizza RCA, obbligo di targa identificativa e requisiti di sicurezza uniformi, come l’uso del casco.
È importante sottolineare che l’effettiva operatività degli obblighi, come quello assicurativo e della targa, deriva dai decreti attuativi ministeriali, che garantiscono la funzionalità delle piattaforme informatizzate per la registrazione delle polizze e il rilascio dei contrassegni identificativi.
Chi può intestarsi la polizza assicurativa e requisiti di età
L’intestazione della polizza assicurativa per monopattino è consentita sia agli adulti che ai minori, con alcune condizioni regolamentate. L’età minima per guidare un monopattino elettrico è 14 anni: per i minorenni, la richiesta della copertura assicurativa e l’ottenimento del contrassegno devono essere presentati da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. I maggiorenni, invece, possono provvedere personalmente alla stipula della polizza.
È importante evidenziare che, nel caso di nuclei familiari in cui il mezzo è utilizzato da più persone, conviene valutare se la polizza scelta copre anche i conducenti diversi dall’intestatario, conformemente alle clausole contrattuali adottate dalle compagnie assicurative. La corretta indicazione dei soggetti autorizzati all’uso è essenziale per garantire la validità della copertura in caso di incidente, in particolare quando a guidare sono familiari maggiorenni.
Coperture e garanzie offerte dall’assicurazione monopattini
La polizza assicurativa per monopattini elettrici copre la responsabilità civile verso terzi (RCT), tutelando il patrimonio dell’assicurato in caso di danni materiali o fisici causati involontariamente a persone o cose nel corso della circolazione. Questo include:
- Lesioni a pedoni, ciclisti o altri conducenti
- Danni ad altri veicoli, arredo urbano, proprietà private e pubbliche
La copertura obbligatoria non comprende i danni subiti dal conducente del monopattino, ma solo quelli arrecati a soggetti terzi.
Le compagnie assicurative propongono spesso garanzie accessorie facoltative, come la polizza infortuni conducente e la tutela legale, che ampliamo la protezione offerta. Alcune polizze prevedono inoltre la possibilità di estendere la copertura ad altri membri della famiglia indicati espressamente. Uno degli aspetti più delicati riguarda la verifica dei soggetti inclusi nella polizza, per evitare spiacevoli esclusioni di copertura in caso di sinistro provocato da chi non è registrato come conducente autorizzato.
Le generiche polizze RC capofamiglia o RC vita privata non sono idonee a sostituire la copertura specifica per i monopattini: molte di esse escludono espressamente i veicoli soggetti all’obbligo di RCA.
Massimali minimi obbligatori e caratteristiche della polizza
I massimali minimi della copertura sono identici a quelli previsti per altri veicoli a motore: secondo il D.Lgs. 209/2005, per la responsabilità civile devono essere garantiti almeno 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e 1,3 milioni di euro per i danni alle cose. Su richiesta del cliente, i massimali possono essere aumentati, ma mai ridotti sotto i limiti di legge.
Caratteristiche fondamentali della polizza:
- Collegamento diretto con il contrassegno identificativo (targa adesiva rilasciata dallo Stato), senza il quale la polizza non è valida;
- Registrazione su piattaforme informatiche ufficiali come la banca dati ANIA;
- Conformità alle procedure liquidative del Codice delle Assicurazioni Private;
- Azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa.
La personalizzazione dei massimali è ammessa, ma il rispetto dei minimi di legge è obbligatorio.
Rivalsa: definizione, funzionamento e rinuncia
La rivalsa in ambito assicurativo consiste nella possibilità per la compagnia di recuperare dall’assicurato le somme pagate a terzi danneggiati in presenza di gravi violazioni delle norme o delle condizioni di polizza da parte del conducente. I casi più frequenti riguardano:
- Guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti;
- Utilizzo del monopattino in maniera non conforme a quanto previsto dalla legge (ad esempio, trasporto non consentito di un passeggero o mancato utilizzo del casco obbligatorio);
- Frodi assicurative o altre infrazioni contrattuali gravi.
La rivalsa può colpire sia il proprietario sia il conducente effettivo del monopattino al momento della violazione. Tuttavia, molte compagnie consentono di richiedere una clausola di rinuncia alla rivalsa mediante il pagamento di un premio aggiuntivo: in tal modo la compagnia si impegna a non esercitare nei confronti dell’assicurato il diritto di rivalsa per alcune tipologie di violazioni, garantendo una maggiore serenità per chi utilizza il monopattino.
È sempre raccomandabile visionare attentamente le condizioni contrattuali prima della stipula per conoscere i limiti e le eventuali esclusioni relative alla rivalsa, al fine di evitare responsabilità impreviste.
Costi, procedure di stipula e sanzioni per mancata assicurazione
La stipula di una polizza per monopattini elettrici può avvenire tramite agenzie tradizionali o in modalità online. Il mercato offre un’ampia gamma di prodotti: la procedura di adesione prevede la compilazione di un modulo identificativo del monopattino (codice della targa adesiva), la scelta delle coperture aggiuntive e l’eventuale personalizzazione dei massimali. Dopo la sottoscrizione, i dati della polizza vengono registrati sulle piattaforme ufficiali (ANIA, MIT), per consentire alle forze dell’ordine di effettuare controlli in tempo reale.
I costi oscillano, per una polizza base con copertura RCT, tra i 40 e i 100 euro annui, variabili in base a compagnie, garanzie scelte e profilo di rischio. Il premio può aumentare qualora vengano inserite coperture accessorie o richieste la rinuncia alla rivalsa. Il pagamento può essere annuale o rateizzato, a seconda delle condizioni contrattuali offerte.
La mancata assicurazione comporta importanti conseguenze amministrative:
- Sanzioni pecuniarie da 100 a 400 euro;
- Sequestro amministrativo del monopattino;
- Attivazione della procedura per il Fondo di garanzia per le vittime della strada nei casi previsti dalle norme specifiche.
La regolarità assicurativa è strettamente legata alla validità del contrassegno identificativo, considerando che, senza targa, la polizza stessa non è attivabile secondo la normativa vigente.






