La questione della validità delle sanzioni rilevate tramite sistemi come tutor e autovelox ruota da anni attorno a un punto chiave: l’omologazione degli strumenti utilizzati per verificare la velocità dei veicoli. Nel tempo, si sono alternati orientamenti che hanno equiparato l’approvazione all’omologazione, ad altri che, più di recente, le hanno distinte radicalmente.
Nel dibattito giuridico e tecnico si intrecciano le esigenze di certezza della rilevazione, tutela dei diritti dei cittadini e rispetto delle norme. L’attualità del tema è confermata dalle pronunce dei tribunali che, a seconda dei casi, giudicano legittime o meno le multe in assenza del certificato di omologazione degli strumenti. Le decisioni più recenti, tra differenze tra approvazione e omologazione, ridefiniscono il panorama giuridico e tecnico, impattando tanto le amministrazioni quanto gli automobilisti.
Questa complessità rende necessario chiarire i concetti di approvazione e omologazione, comprendere le conseguenze derivanti dall’assenza di uno dei requisiti e capire quali siano gli obblighi di legge e le tutele per i cittadini sottoposti ad accertamenti automatici.
Autovelox: cosa dice la legge su approvazione e omologazione dopo le ultime sentenze
La disciplina riguardante l’utilizzo degli autovelox e la validità delle relative sanzioni ha visto notevoli cambiamenti negli ultimi anni, grazie a numerose pronunce di merito e legittimità. Fino a poco tempo fa, la dottrina e parte della giurisprudenza equiparavano la procedura di approvazione a quella di omologazione, ritenendo entrambe sufficienti a garantire l’efficacia probatoria degli accertamenti automatici dei limiti di velocità.
Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con una serie di sentenze pubblicate tra il 2024 e il 2025 (ad esempio, Cass. ordinanze n. 10505/2024, 20913/2024, 10365/2025, 12924/2025), ha tracciato una distinzione netta tra i due istituti. Secondo questo orientamento, l’approvazione non sostituisce l’omologazione: la presunzione di correttezza della rilevazione può fondarsi solo su dispositivi “debitamente omologati” secondo quanto previsto dall’art. 142, comma 6, del Codice della Strada e dall’art. 192 del relativo regolamento.
Nonostante ciò, alcune sentenze di Tribunali, come quella di Bologna (n. 1816/2025), hanno riconosciuto che la formulazione dell’art. 201 del CdS utilizza il termine “omologati ovvero approvati”, legittimando entrambi i procedimenti in sede di rilevazione automatica, in particolare in assenza di agenti sul posto. In questi casi, si ritiene che la legge ponga sullo stesso piano le due procedure, fornendo così una base giuridica per la validità delle sanzioni anche quando il dispositivo sia soltanto approvato.
Tuttavia, tale posizione resta minoritaria.
D’altra parte, un ulteriore orientamento, ormai prevalente, fa leva sugli effetti di una mancata omologazione: la multa non è valida e il verbale va annullato, poiché viene meno uno degli elementi essenziali per l’efficacia della rilevazione. L’amministrazione, quindi, deve dimostrare sia la regolare installazione che la presenza del decreto ministeriale di omologazione, soprattutto se il cittadino lo contesta formalmente in sede di ricorso.
Tutor e altri dispositivi: differenze normative e obblighi di omologazione
I dispositivi per la rilevazione della velocità installati sulle strade, come il tutor o il telelaser, seguono regole che possono variare a seconda della tecnologia utilizzata e della normativa di settore. La distinzione centrale riguarda, ancora una volta, l’approvazione versus l’omologazione, con particolare rilievo per i sistemi che funzionano integralmente in automatico.
Per i tutor – noti sistemi di controllo automatico della velocità media – la legge e la giurisprudenza richiedono che sia effettuata la procedura di omologazione. L’impiego di apparati “solo approvati” non viene più ritenuto sufficiente per la validità della sanzione, come confermato da recenti sentenze di giudici di pace e tribunali che hanno accolto le opposizioni degli automobilisti.
Nel dettaglio, la Cassazione ha precisato che per qualsiasi sistema di rilevazione della velocità la regolarità amministrativa passa dalla presentazione di documentazione completa e formalmente corretta: il semplice decreto di approvazione non può sostituire l’atto ministeriale di omologazione, che attesta la piena idoneità tecnica del dispositivo a fini probatori. La differenza non è solo nominale, ma sostanziale, perché l’omologazione certifica la conformità del prototipo alle specifiche tecniche e alle esigenze normative.
Come ricordato nella sentenza del Giudice di Pace di Forlì (ottobre 2025), in mancanza di tale adempimento la sanzione viene annullata – anche se le verifiche periodiche di taratura e funzionalità sono state regolarmente effettuate.
Pertanto, l’uso di strumenti privi di omologazione espone l’accertamento a rischio di invalidità.
Per i cittadini che ricevono una contestazione risulta quindi decisivo chiedere la prova dell’omologazione e valutare la regolarità documentale prodotta dall’amministrazione nei vari gradi di giudizio.
Il ruolo della taratura periodica nella validità delle multe
La verifica periodica della taratura dei dispositivi di controllo della velocità costituisce un elemento decisivo per la validità delle sanzioni. Questo principio trova fondamento normativo nell’art. 45 del Codice della Strada, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 113/2015) e nel D.M. 282/2017.
Tali prescrizioni valgono per tutti i principali strumenti di rilevamento, compresi gli autovelox e i tutor.
Le verifiche di taratura – che secondo la legge devono avvenire almeno una volta all’anno – non sono un mero adempimento formale, ma garantiscono l’affidabilità delle misurazioni e la tutela dei diritti degli utenti. Senza un controllo periodico, infatti, il rischio di imprecisioni dovute a usura, vibrazioni, variazioni di temperatura o alterazione elettronica diventa concreto, mettendo in dubbio la certezza della sanzione.
La normativa prescrive due tipi di controllo:
- Taratura: certifica la precisione dello strumento mediante confronto con campioni di riferimento;
- Verifica di funzionalità: assicura il corretto funzionamento complessivo dell’apparato.
Le verifiche devono essere condotte da centri accreditati secondo standard riconosciuti (UNI CEI EN ISO/IEC 17025).
Se manca la documentazione aggiornata che attesti tali operazioni, la multa può essere annullata. Questo orientamento è stato ribadito da diverse sentenze (ad esempio, Tribunale di Taranto n. 282/2024, Cassazione n. 26522/2025), che hanno sancito l’inidoneità della semplice omologazione in assenza di taratura efficace.
| Frequenza tarature | Almeno annuali secondo DM 282/2017 |
| Validità sanzione senza taratura | Contestabile e annullabile |
| Soggetto incaricato | Centri accreditati |
Obblighi di prova per l’amministrazione e per il cittadino in caso di ricorso
Nelle controversie riguardanti le sanzioni per violazione dei limiti di velocità, l’onere della prova si distribuisce in modo preciso tra cittadino e amministrazione. Gli organi accertatori devono dimostrare con documentazione valida che lo strumento impiegato era non solo debitamente installato, ma anche omologato e periodicamente tarato secondo le modalità di legge.
In particolare, è richiesto che l’amministrazione produca:
- il decreto ministeriale di omologazione del dispositivo;
- i certificati di taratura e verifica periodica aggiornati;
- la prova della corretta installazione e della segnaletica prevista dal Codice della Strada.
Se anche uno solo di questi elementi viene a mancare, il giudice può annullare la sanzione, come confermato da numerose pronunce di merito e legittimità. La semplice presenza di una dichiarazione di taratura o di installazione non è sufficiente se manca il documento ministeriale di omologazione.
Viceversa, al ricorrente spetta l’onere di dimostrare, oltre che le eventuali carenze formali dell’amministrazione, anche la presenza di difetti tecnici dello strumento, malfunzionamenti o altri elementi che possano inficiarne l’attendibilità. L’opposizione basata sul solo rilievo formale rischia, in assenza di ulteriori prove, di essere rigettata.
Implicazioni pratiche delle sentenze per automobilisti e amministrazioni
Le ultime sentenze hanno determinato effetti pratici rilevanti per chi guida e per gli enti pubblici. In particolare, la necessità che tutti i dispositivi utilizzati siano regolarmente omologati, tarati e installati ha spinto molte amministrazioni a rivedere i propri apparati e a documentare con maggiore attenzione gli adempimenti richiesti.
Per gli automobilisti che ricevono un verbale, diventa essenziale verificare la presenza della documentazione corretta. Nel caso di strumenti privi dell’atto di omologazione o di taratura aggiornata, è possibile presentare opposizione con buone possibilità di accoglimento. Bisogna, però, considerare che le semplici irregolarità formali non garantiscono automaticamente la cancellazione della multa: la mancata produzione dell’atto richiesto dalla legge costituisce invece causa di annullamento.
Sul fronte amministrativo, gli enti accertatori sono ora chiamati a una maggiore attenzione e trasparenza. L’utilizzo sistematico di strumenti “solo approvati” viene ormai ritenuto insufficiente dai giudici più autorevoli; ciò comporta la necessità, per le amministrazioni, di aggiornare gli impianti esistenti, di produrre certificazioni aggiornate e di formare gli operatori sulle novità normative e giurisprudenziali. Questa rinnovata attenzione ha inciso, in molti casi, sulle scelte di acquisto e gestione delle apparecchiature.






