Ricorso bollo prescritto: quando e come si può richiedere

I termini di prescrizione del bollo auto sono di tre anni, dopodiché è possibile fare ricorso

Il bollo auto è un tributo locale, detto anche tassa automobilistica. Esso grava sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana, il cui versamento è a favore delle Regioni d’Italia di residenza e deve avvenire entro una determinata scadenza. La legge indica che il versamento di tale imposta può essere richiesto entro il terzo anno successivo al mancato pagamento. Se si dovesse ricevere una cartella esattoriale oltre questo termine, ci si può avvalere del ricorso bollo prescritto. Vediamo come.

Tassa automobilistica, qual è la prescrizione

Per quanto riguarda il bollo auto la prescrizione è di tre anni che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è dovuto il pagamento. Ad esempio, per il bollo auto dovuto nel 2016 (ossia da gennaio a dicembre), la prescrizione scatta il 31 dicembre 2019, ossia tre anni dopo il 1° gennaio 2017. Questo significa che chi non ha pagato il bollo auto del 2013 e fino all’anno scorso non ha mai ricevuto una richiesta di pagamento non deve più versarlo. Se si tratta del bollo auto 2014, bisogna attendere la fine del 2017 per stabilire se andrà pagato o meno. Il bollo auto è tributo di competenza regionale dal 1993 per le sole Regioni a statuto ordinario; per quelle a statuto speciale, è un tributo di tipo erariale di competenza, quindi, dell’Agenzia delle Entrate.

Come richiedere il ricorso bollo prescritto

Si può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale da parte di Equitalia. Per prassi bisognerebbe depositare un’istanza di sospensione della riscossione in autotutela. Se entro 220 giorni Equitalia non invia una risposta, il ricorso s’intende accolto e la cartella annullata. In caso contrario, si dovrà pagare o depositare ricorso al Giudice. Durante l’istanza di sospensione non è possibile procedere con fermo dell’auto o altre equipollenti. Si ricorda che il ricorso bollo prescritto in autotutela di un provvedimento è un’azione che cade nella discrezionalità dell’ufficio competente che, infatti, ha anche facoltà di rigettare la richiesta avanzata dal contribuente. Contro la pretesa, quindi, bisognerà fare ricorso dinanzi al giudice tributario (Commissione Tributaria Provinciale), avviando la fase di mediazione.

 

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