Una svolta attesa per anni riguarda la gestione degli strumenti di controllo della velocità in Italia, con l’entrata in vigore del nuovo Decreto Autovelox del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’obiettivo centrale delle modifiche risponde alle richieste di omogeneità, trasparenza e tutela sia per chi viaggia sulle strade sia per le amministrazioni che gestiscono i dispositivi.
Il nuovo contesto normativo mira a ridurre l’uso discrezionale dei rilevatori, contrastare installazioni irregolari e garantire che la funzione principale resti la prevenzione degli incidenti e non l’accumulo di sanzioni. L’adeguamento alle direttive europee e il coordinamento tra i diversi livelli amministrativi sottolineano una maggiore trasparenza e affidabilità nella gestione degli autovelox, modificando radicalmente la disciplina degli ultimi vent’anni.
Cosa prevede il Decreto Autovelox: le principali novità per installazione e utilizzo
Il Decreto Autovelox, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, definisce regole stringenti per l’installazione e l’utilizzo dei dispositivi di rilevamento della velocità su tutto il territorio nazionale. Tra le principali novità si segnala introdurre criteri uniformi relativi alle condizioni e alle strade su cui possono essere posizionati sia strumenti fissi che mobili.
- Le nuove regole valgono per tutte le amministrazioni (Comuni, Province, Città Metropolitane, Polizia Stradale), senza eccezioni.
- Obbligo di autorizzazione prefettizia per le postazioni fisse: ogni impianto deve essere autorizzato sulla base di una relazione tecnica che certifichi rischi effettivi e necessità di controllo della sicurezza stradale.
- Limitazioni sulle tipologie di strade coinvolte: per evitare gli abusi in aree poco pericolose, i rilevatori non possono più essere lavorati su strade urbane di quartiere o locali e solo in presenza di rischio documentato.
- Vincolo sulle velocità minime consentite: l’installazione è esclusa nelle aree dove il limite si discosta di oltre 20 km/h da quello massimo previsto dal Codice della Strada, al fine di tutelare gli automobilisti da “trappole” sanzionatorie.
- Nuove distanze minime tra i dispositivi e obbligo di segnaletica specifica, per evitare concentrazioni di autovelox e aumentare la trasparenza.
- Tutela rafforzata per i cittadini: è possibile contestare sanzioni qualora la postazione non sia autorizzata, segnalata correttamente o omologata secondo quanto previsto da legge.
Tutti gli apparecchi già presenti sulle strade devono essere adeguati entro i tempi indicati dal decreto, pena la loro disattivazione. La gestione operativa degli strumenti resta responsabilità esclusiva delle forze di polizia e non può essere delegata a società esterne.
Installazione degli autovelox: criteri, limiti di velocità e autorizzazioni
L’approccio normativo aggiornato vincola l’installazione dei dispositivi a parametri oggettivi, impedendo che vengano posizionati in modo indiscriminato. Le procedure prevedono:
- Autorizzazione della Prefettura: necessaria per ogni installazione fissa, basata su una relazione che certifichi un rischio effettivo per la sicurezza e motivi che rendano difficile la contestazione immediata da parte di agenti.
- Obbligo di motivare la scelta dei tratti selezionati: solo dove dati sugli incidenti e sulla velocità media superano i limiti consentiti nei cinque anni precedenti.
- Divieto di installare dispositivi in tratte dove il limite imposto è più basso di oltre 20 km/h rispetto al massimo per quella tipologia di strada – ad esempio, nelle extraurbane a limite 110 km/h non si accettano autovelox dove il limite scende sotto i 90 km/h.
- Regolamentazione sulle distanze minime tra dispositivi sulla base della classificazione della via: 4 km in autostrada, 3 km su strade extraurbane principali, 1 km sulle secondarie o sulle urbane di scorrimento, 500 metri su tratte urbane minori.
- Esclusione dei dispositivi mobili a bordo di veicoli della polizia in movimento – ove manca la contestazione immediata, è necessario garantire la visibilità e segnalazione della postazione.
I prefetti hanno quindi un nuovo ruolo centrale nel valutare, autorizzare e monitorare ogni installazione, rendendo il sistema meno arbitrario e più orientato alla prevenzione.
Segnaletica e visibilità: obblighi, distanze minime e trasparenza per gli automobilisti
L’attenzione al corretto preavviso rappresenta uno dei punti chiave del nuovo impianto normativo. I dispositivi devono sempre essere preceduti da una segnaletica chiara e leggibile:
- Distanza minima tra il cartello e il dispositivo: 1 chilometro su extraurbane, 200 metri nelle aree di scorrimento urbane, 75 metri su altre strade urbane.
- I cartelli devono essere ben visibili, non nascosti da vegetazione, altro arredo urbano o segnaletica preesistente.
- Distanze precise devono essere sempre riportate, evitando l’utilizzo di cartelli generici come “controllo elettronico della velocità”.
Il principio della trasparenza comporta non solo maggiore tutela per chi circola, ma anche il diritto reale a essere informati: la segnalazione inadeguata o la mancanza del preavviso può portare all’annullamento delle sanzioni e rappresenta una concreta garanzia per gli utenti. La finalità dichiarata è la prevenzione degli incidenti, non la sanzione a sorpresa.
Omologazione, approvazione e censimento dei dispositivi: situazione attuale e questioni aperte
Uno dei nodi più discussi resta il rapporto tra omologazione, approvazione e regolarità dei dispositivi. Da anni il tema è oggetto di contestazioni amministrative e cause giudiziarie:
- Omologazione: certificazione tecnica che garantisce la correttezza e la legalità del funzionamento, richiesta dall’art. 142 del Codice della Strada e ribadita da recenti sentenze della Corte di Cassazione (ad es. ordinanza 1332/2025).
- Approvazione: semplice autorizzazione al commercio e uso del dispositivo, che non coincide con l’attestazione tecnica dell’omologazione.
- Numerosi dispositivi in uso sono approvati ma privi di omologazione, situazione che ha portato all’annullamento di molte sanzioni negli anni recenti.
Il Ministero ha istituito un censimento nazionale degli apparecchi, con obbligo per enti locali e Polizia Stradale di trasmettere tipo, marca, modello, stato di approvazione e omologazione. Secondo dati ministeriali, su oltre 11mila rilevatori, solo circa 3.800 risultano ufficialmente registrati e poco più di mille direttamente compatibili con la nuova futura omologazione.
Nonostante l’avvio di una procedura per una regolamentazione comune europea (notifica a Bruxelles tramite la procedura Tris), permangono zone d’ombra: non tutti i dispositivi sono censiti o regolari. Si attende il completamento delle procedure comunitarie e l’emanazione del nuovo decreto attuativo sull’omologazione che dovrebbe chiarire definitivamente la questione.
Le nuove regole per le sanzioni, i ricorsi e le tutele per gli automobilisti
L’apparato sanzionatorio viene ridefinito per garantire maggiori tutele agli utenti della strada. Le multe possono essere annullate nei seguenti casi:
- Mancata segnalazione o distanze inferiori a quelle prescritte tra cartello e dispositivo
- Mancanza di autorizzazione prefettizia o carenza dei requisiti documentali di rischio
- Installazione del dispositivo su tratte escluse o con limiti di velocità non conformi al decreto
- Mancata omologazione o installazione di dispositivi non inseriti nel censimento ministeriale
Le pronunce della Cassazione (sentenze 13996 e 13997/2025) ribadiscono la nullità delle sanzioni elevate con apparecchi non omologati e chiariscono che anche la decurtazione dei punti può essere contestata e annullata se la postazione non è conforme.
L’introduzione di regole oggettive e trasparenti riduce notevolmente i margini di discrezionalità e agevola la difesa dei cittadini, che possono facilmente verificare la regolarità della postazione consultando le informazioni pubblicate sui siti degli enti locali e ministeriali. Il diritto alla giustizia amministrativa viene quindi rafforzato attraverso procedure più accessibili e precise.
Impatto sulle amministrazioni locali e sulla sicurezza stradale in Italia e in Europa
Le amministrazioni locali si confrontano con una profonda revisione delle proprie responsabilità: non possono più decidere autonomamente l’installazione dei rilevatori, ma devono coordinarsi con Prefetture e forze di Polizia secondo le nuove procedure. L’intera gestione operativa viene affidata esclusivamente alle autorità pubbliche, tagliando fuori soggetti privati e garantendo maggior controllo e trasparenza.
L’obiettivo dichiarato resta ridurre le morti e gli incidenti, promuovendo la legalità nelle postazioni e tutelando i cittadini da abusi sanzionatori. Il confronto con l’Europa vede l’Italia tra i Paesi con il maggior numero di autovelox in funzione (oltre 11.000 secondo le stime del 2025), ma la nuova regolamentazione favorisce una convergenza verso gli standard europei in materia di prevenzione, sorveglianza e trasparenza nella gestione dei dispositivi.






