Non c’è dubbio che la sensazione che si prova nel caso in cui gli uomini della polizia ci fermano per un controllo è di un certo disagio. Anche se siamo sicuri di non aver commesso alcuna irregolarità, il timore di aver commesso un errore involontario o di essere stati coinvolti in una situazione spiacevole ci pone in una condizione di oggettiva difficoltà. E la stessa cosa avviene se assistiamo a un controllo della polizia su strada ad altre persone.
Il sospetto, anche involontario, che serpeggia nella mente è che ci sia un motivo valido per la verifica. Indipendentemente dal merito delle varie situazioni, se c’è un aspetto che vale la pena approfondire è relativo a poteri della polizia quando effettuano un controllo per strada.
In buona sostanza, conserva sempre il potere di fare un controllo ai cittadini? O ci sono dei limiti che non può valicare? E come deve comportarsi il controllato?
Controlli per strada, quali sono i poteri della polizia
Si tratta probabilmente di un luogo comune da sfatare: al contrario di quanto si possa immaginare, gli uomini della polizia non possono fermare un cittadino per strada e chiedere di mostrare i documenti.
C’è una semplice ragione per cui non possono farlo: non esiste alcuna disposizione normativa che impone di portare con sé i documenti di riconoscimento. A meno che non si tratti di soggetti particolari, ad esempio quelli considerati socialmente pericolosi, per cui vigono provvedimenti più stringenti.
Ma attenzione, anche se la polizia non può chiedere i documenti, può pretendere di conoscere le generalità. Se il cittadino si rifiuta di farlo, come vedremo con maggiore attenzione nel paragrafo successivo, il controllato va incontro a un’ammenda se non all’arresto. Il quadro diventa ancora più critico nel caso in cui le informazioni fornite sulla propria identità siano false.
Al netto di queste particolarità relativi ai documenti e alla generalità, la polizia può fermare liberamente una persona se tale azioni rientra tra i controlli per strada ovvero nell’ambito dei compiti di prevenzione degli illeciti.
Gli stessi poliziotti non sono chiamati a dare spiegazioni ovvero a rivelare i dettagli delle ragioni del controllo in corso. Allo stesso tempo, la polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
Limiti e regole dei controlli della polizia
Disposizioni alla mano ovvero secondo il Codice penale, chi rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206 euro.
Se interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o di un’altra persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.
Un’altra norma prevede che chi, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 a 309 euro. La pena è dell’arresto da 3 a 6 mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumità individuale.
Per il Codice di procedura penale, all’identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la polizia può procedere anche eseguendo rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti.
I rilievi sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea.