Controlli su strada, quali sono i poteri della polizia

Fino a che punto si può spingere la polizia quando effettua un controllo per strada? Come deve comportarsi il cittadino controllato?

Non c’è dubbio che la sensazione che si prova nel caso in cui gli uomini della polizia ci fermano per un controllo è di un certo disagio. Anche se siamo sicuri di non aver commesso alcuna irregolarità, il timore di aver commesso un errore involontario o di essere stati coinvolti in una situazione spiacevole ci pone in una condizione di oggettiva difficoltà. E la stessa cosa avviene se assistiamo a un controllo della polizia su strada ad altre persone.

Il sospetto, anche involontario, che serpeggia nella mente è che ci sia un motivo valido per la verifica. Indipendentemente dal merito delle varie situazioni, se c’è un aspetto che vale la pena approfondire è relativo a poteri della polizia quando effettuano un controllo per strada.

In buona sostanza, conserva sempre il potere di fare un controllo ai cittadini? O ci sono dei limiti che non può valicare? E come deve comportarsi il controllato?

Controlli per strada, quali sono i poteri della polizia

Si tratta probabilmente di un luogo comune da sfatare: al contrario di quanto si possa immaginare, gli uomini della polizia non possono fermare un cittadino per strada e chiedere di mostrare i documenti.

C’è una semplice ragione per cui non possono farlo: non esiste alcuna disposizione normativa che impone di portare con sé i documenti di riconoscimento. A meno che non si tratti di soggetti particolari, ad esempio quelli considerati socialmente pericolosi, per cui vigono provvedimenti più stringenti.

Ma attenzione, anche se la polizia non può chiedere i documenti, può pretendere di conoscere le generalità. Se il cittadino si rifiuta di farlo, come vedremo con maggiore attenzione nel paragrafo successivo, il controllato va incontro a un’ammenda se non all’arresto. Il quadro diventa ancora più critico nel caso in cui le informazioni fornite sulla propria identità siano false.

Al netto di queste particolarità relativi ai documenti e alla generalità, la polizia può fermare liberamente una persona se tale azioni rientra tra i controlli per strada ovvero nell’ambito dei compiti di prevenzione degli illeciti.

Gli stessi poliziotti non sono chiamati a dare spiegazioni ovvero a rivelare i dettagli delle ragioni del controllo in corso. Allo stesso tempo, la polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Limiti e regole dei controlli della polizia

Disposizioni alla mano ovvero secondo il Codice penale, chi rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206 euro.

Se interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o di un’altra persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

Un’altra norma prevede che chi, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 a 309 euro. La pena è dell’arresto da 3 a 6 mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumità individuale.

Per il Codice di procedura penale, all’identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la polizia può procedere anche eseguendo rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti.

I rilievi sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea.

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