Nel panorama normativo italiano, il 2026 segna una svolta decisiva per il controllo elettronico della velocità grazie all’entrata in vigore del nuovo decreto sugli autovelox, emanato dall’allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questa riforma, avviata ufficialmente dal 12 luglio, interviene dopo decenni di dubbi e una stagione segnata da fonti interpretative contrastanti. In Italia sono circa 4.000 i dispositivi censiti, ma non tutti possono continuare a funzionare: dopo una fase di confusione durata oltre trent’anni, 3.150 strumenti risultano conformi alla nuova disciplina, mentre circa 850 dispositivi devono essere adeguati o sostituiti. Il nuovo scenario impone un’attenzione rigorosa su omologazione, taratura e verifiche, cambiando il rapporto tra cittadini, enti locali e giurisprudenza. Le decisioni della Cassazione e la fine della sovrapposizione tra “approvazione” e “omologazione” aprono una nuova stagione di contraddittorio tecnico e normativo sulle multe per eccesso di velocità.
Dalla confusione normativa all’omologazione obbligatoria: cosa cambia con il decreto 2026
Per oltre trent’anni, l’assenza di regole chiare sui requisiti tecnici e procedurali degli autovelox ha generato contenziosi, sovrapposizioni tra enti e incertezza tra gli utenti. Solo dal 2024 la Corte di Cassazione ha chiarito l’importanza della distinzione tra approvazione e omologazione, evidenziando come la sola approvazione non fosse sufficiente per garantire la prova della violazione. Il nuovo decreto colma finalmente il vuoto regolamentare storico, definendo procedure univoche per il rilascio dell’omologazione ministeriale. Il provvedimento impone ai produttori di presentare un prototipo da sottoporre a test approfonditi, corredato da manualistica dettagliata e software. L’ottenimento della “patente di affidabilità” richiede: livelli minimi di precisione, tassi di rilevamento, associazione della velocità e riconoscimento targa, tutti parametri verificati prima di poter installare il dispositivo su strada.
Ogni apparecchio, una volta immesso in servizio, deve superare una taratura iniziale e successive verifiche almeno annuali, pena l’immediata sospensione dal funzionamento. Questi controlli, con la supervisione di laboratori accreditati e la banca dati ministeriale, assicurano la tracciabilità tecnica e documentale di ogni dispositivo. L’obiettivo dichiarato rimane la prevenzione degli incidenti e la tutela della sicurezza stradale, contrastando dunque l’uso distorto degli autovelox come strumento di mera fiscalità locale.
Differenza tra approvazione e omologazione: basi normative, giurisprudenza e impatti sulle multe
La distinzione tra approvazione e omologazione – spesso considerata superflua – si è rivelata centrale per la giurisprudenza e la difesa dei diritti degli automobilisti. Secondo art. 142, comma 6 del Codice della Strada, rappresentano fonte di prova della violazione solo i dati provenienti da apparecchiature debitamente omologate. L’approvazione, invece, rappresenta una verifica semplificata idonea per strumenti non tipizzati, ma priva del valore probatorio richiesto dalla legge per il rilevamento delle violazioni.
Le più recenti pronunce della Cassazione (ord. 10505/2024, 20913/2024, 12924/2025, 7374/2026) hanno riaffermato che la sola presenza di una “approvazione” ministeriale non legittima la sanzione. Chiaro anche il differente onere probatorio: i Comuni devono esibire il decreto di omologazione e certificazione di taratura aggiornata; in assenza anche di uno solo di questi presupposti, la multa è annullabile. La taratura annuale, la conformità del singolo esemplare al prototipo e la dettagliata tracciabilità vanno considerate come elementi inscindibili della legittimità della sanzione.
A livello pratico, questa distinzione ha portato all’annullamento di migliaia di verbali e alla necessità per gli enti locali di riallineare il proprio parco dispositivi. I vizi riscontrabili non si limitano più all’omologazione: errori materiali, notifiche tardive, mancanza di taratura, difetto di segnalazione o impiego irregolare rafforzano le chance di ricorso per i destinatari delle multe.
La procedura di ricorso contro i verbali da autovelox: termini, modalità e casi di annullamento
Presentare un ricorso contro una multa da autovelox richiede attenzione ai termini e alla documentazione. Il destinatario ha due opzioni temporali: 30 giorni per il ricorso al Giudice di Pace (contributo unificato previsto, piena istruttoria tecnica) o 60 giorni per il ricorso al Prefetto (gratuito, ma con rischio di raddoppio della sanzione in caso di rigetto). Il termine decorre dalla data di notifica del verbale.
- La contestazione più efficace riguarda il difetto di omologazione, segnalando marca, modello e matricola del dispositivo e allegando (se disponibili) i relativi decreti e certificati.
- L’onere della prova spetta all’amministrazione: è necessario produrre il decreto ministeriale di omologazione specifico, il certificato di taratura annuale e, per i verbali successivi al 12 luglio 2026, il fascicolo tecnico completo.
- I motivi generici o la semplice allegazione di articoli di stampa non sono considerati idonei; è necessario contestare puntualmente la conformità del dispositivo e la regolarità dell’accertamento.
Tra i casi tipici di annullamento:
- Apparecchi solo approvati e non omologati
- Mancanza del certificato di taratura annuale
- Verbale privo di dati essenziali (modello, matricola, sintesi omologazione)
- Ricezione della sanzione oltre 90 giorni dalla violazione
- Difetti di posizionamento, segnaletica non conforme
Il pagamento della sanzione in misura ridotta preclude l’azione in giudizio. In caso di rigetto del ricorso, si valutino costi e rischi di ulteriore opposizione, specialmente davanti ai giudici nelle situazioni con profili tecnici complessi.
Regime transitorio e sanatoria parziale: quali dispositivi possono oggi operare legalmente
Dal 12 luglio 2026 gli apparecchi utilizzati per il rilevamento della velocità possono operare solo se rispettano determinate condizioni di conformità, sia tecnica che documentale. Il nuovo regime transitorio – disciplinato dall’Allegato B del decreto ministeriale – considera automaticamente omologati 25 prototipi, tra cui Tutor 3.0, Autovelox 106, Vergilius Plus, Telelaser Truspeed, Celeritas MSE 2021. Questi derivano da approvazioni precedenti ma sono ritenuti idonei alle nuove procedure, purché riportino sulla targhetta i riferimenti aggiornati e posseggano la taratura in corso di validità.
Altri dispositivi, circa 850, sono temporaneamente sospesi, in attesa che la documentazione tecnica venga integrata o aggiornata e il Ministero si esprima sulla loro effettiva idoneità. Gli strumenti non ricompresi nell’elenco possono tornare a funzionare solo dopo aver completato prove supplementari e aver ottenuto una nuova omologazione specifica. Rimane quindi la necessità per gli enti locali di consultare costantemente il database ministeriale, dove ogni modifica nelle omologazioni viene prontamente registrata.
| Modello | Stato dal 12/07/2026 |
| Tutor 3.0 | Omologato (Allegato B) |
| Autovelox 106 | Omologato (Allegato B) |
| Vergilius Plus | Omologato (Allegato B) |
| T-Exspeed V.2.0 | Omologato (Allegato B) |
| Circa 850 altri dispositivi | In attesa di omologazione |
Quando il ricorso resta possibile: criteri tecnici e documentali per il 2026
Nonostante l’inasprimento delle regole, i ricorsi rimangono possibili in presenza di vizi documentali o procedurali. Dal 12 luglio 2026, i punti da verificare per un’azione efficace sono molteplici:
- Il dispositivo identificato nel verbale deve appartenere ai modelli omologati e avere una taratura annuale aggiornata;
- La correttezza e la chiarezza del verbale sono essenziali: devono essere indicati modello, matricola, estremi del decreto di omologazione e momento dell’accertamento;
- I dati devono coincidere con quelli presenti nella banca dati ministeriale e la postazione deve essere segnalata e autorizzata secondo le regole vigenti;
- La documentazione di taratura deve essere prodotta su richiesta del cittadino ed esibita in giudizio in formato originale;
- Eventuali errori materiali, vizi nell’identificazione, notifica oltre i termini, difetti nella segnaletica, costituiscono ulteriori motivi di annullamento;
Anche dopo la riforma, la corretta redazione del verbale e la disponibilità della documentazione tecnica rappresentano per l’automobilista strumenti concreti di tutela.
Questioni aperte e prospettive: retroattività, ruolo dei giudici e futuro dei ricorsi contro gli autovelox
Permanendo alcune incertezze interpretative, il nuovo assetto normativo non chiude il contenzioso. Il decreto ministeriale produce effetti solo sulle violazioni accertate dopo l’entrata in vigore. Per le infrazioni commesse prima del 12 luglio 2026 restano validi i criteri consolidati della Cassazione: le multe elevate da dispositivi privi di formale omologazione rimangono contestabili, i ricorsi già avviati seguiranno la normativa e la giurisprudenza dell’epoca dell’accertamento.
La sanatoria parziale garantita agli apparecchi già approvati è oggetto di dibattito: parte della dottrina ritiene che un semplice decreto ministeriale non possa produrre retroattivamente gli effetti di una legge. Per molti esperti, saranno ancora le corti – in particolare i Giudici di Pace e, in ultima istanza, la Cassazione – a dover valutare casi concreti di vizi di forma, difetti documentali e legittimità della “omologazione automatica”. Il rischio di una durata prolungata dei giudizi e di orientamenti non omogenei rimane elevato, soprattutto nelle cause avviate prima della nuova disciplina.
Per il futuro, la solidità tecnico-giuridica del verbale e la corretta gestione documentale da parte degli enti appaiono criteri decisivi per limitare il rischio di ricorsi e nuove impugnazioni.






