Le norme in vigore prevedono esenzioni e riduzioni per quanto sul versamento del bollo per le auto d’epoca. Queste si differenziano in base all’età del veicolo stesso, e interessano le automobili che abbiano tra i 20 ed i 29 anni di età e quelle che hanno invece già raggiunto o superato la soglia dei 30 anni.
Questa normativa è valida in tutte le regioni, anche se alcune amministrazioni hanno allargato la platea delle vetture che possono di fatto beneficiarne. Ad esempio a quelle auto che sono iscritte e inserite nei Registri storici.
Esenzione totale dal bollo auto per i veicoli dai 30 anni di età
Sono esentate dal pagamento del bollo auto gli veicoli con 30 anni di immatricolazione, a condizione che non siano veicoli destinati a un uso professionale, o comunque utilizzati durante l’esercizio di una qualunque attività imprenditoriale o artistica.
L’esenzione dall’imposta di bollo avviene automaticamente, per questo motivo non occorre alcuna comunicazione. Non è un requisito necessario che le vetture siano iscritte ad un registro storico.
Il bollo per le vetture ultra trentennali
Sulle vetture storiche con più di 30 anni che regolarmente circolano sulle strade adibite alla circolazione pubblica è applicata una tassa di circolazione forfettaria, che ha valenza per l’intera durata dell’anno solare. Di conseguenza dal primo all’ultimo giorno dell’anno e indipendentemente dal giorno dell’effettuazione del pagamento.
Non è necessario versare alcun pagamento quando l’auto viene conservata e inutilizzata. Questa tassa ammonta a 30 euro circa. Il versamento si effettua attraverso l’utilizzo dei canali previsti per il normale bollo. Ed è necessario portare con sé la ricevuta di questo pagamento e in caso andrà mostrata presso i controlli ad opera delle forze dell’ordine.
Le eccezioni di ogni regione sul bollo per le auto d’epoca
Alcune regioni italiane hanno ampliato la platea delle vetture che possono beneficiare di sconti o addirittura esenzioni. Altre hanno optato per una più semplice modifica dell’ammontare della tassa di circolazione, mantenendo ovviamente valide tutte le normative descritte fino a questo punto.
Procediamo quindi con le integrazioni apportate da ogni regione:
- Abruzzo: 31,24 euro
- Basilicata: 25,82 euro
- Campania: 31,24 euro
- Emilia Romagna: le vetture tra i 20 e i 29 anni di età sono soggette a due diversi trattamenti. Nel primo caso le autovetture, comprese quelle destinate ad un uso professionale che possiedono il certificato di rilevanza storica riportato sul libretto di circolazione godono di un bollo ridotto della metà, quindi del 50%. Per le auto con più di 20 anni, che non sono destinate a uso professionale, e iscritte ad un registro storico è prevista la totale esenzione del bollo auto. In più l’ammontare della tassa di circolazione da versare annualmente per le automobili circolanti con più di 30 anni è pari a 25,82 euro
- Friuli Venezia Giulia: 25,82 euro
- Lazio: le automobili con più di 20 anni, escluse quelle a uso professionale, se sprovviste di certificazione, ma con idonea certificazione di storicità rilasciata dall’Asi hanno diritto a una riduzione pari al 10% sull’imposta di bollo. In più, l’ammontare della tassa di circolazione da versare annualmente per le automobili circolanti con più di 30 anni è pari a 28,40 euro
- Liguria: 28,40 euro
- Lombardia: qui è possibile godere di un’esenzione sulla tassa di possesso delle vetture registrate presso Fmi, Asi, Storico Lancia, Fiat ma anche Alfa Romeo. Inoltre è prevista la stessa esenzione per tutte quelle autovetture appartenenti alle associazioni non a scopo di lucro, che prevedono tra i propri scopi sociali la conservazione e protezione delle automobili storiche o anche la condivisione culturale della valorizzazione di suddetti autoveicoli. Non occorre versare nessun tipo di imposta automobilistica, comprese quelle di circolazione e di proprietà.
- Marche: 27,88 euro
- Molise: 28 euro
- Piemonte: le automobili storiche con più di 20 anni che non sono in alcun modo certificati, o con certificazioni non riportate sul libretto di circolazione devono versare un’imposta ridotta di un decimo (10%)
- Sardegna: 25,82 euro
- Sicilia: 25,82 euro
- Toscana: 29,82 euro
- Valle d’Aosta: 25,82 euro
- Veneto: 28,40 euro