La carta di circolazione, anche detta libretto, è un documento senza il quale autoveicoli, motoveicoli e anche rimorchi non possono circolare su strada. Rilasciata dagli uffici della Motorizzazione Civile assieme alla targa, la carta di circolazione non sancisce la proprietà del bene mobile, ossia dell’auto o della moto, compito del cosiddetto certificato di proprietà, bensì attesta la sua idoneità alla circolazione, tant’è che il bollo dell’avvenuta revisione obbligatoria periodica è apposto proprio sul libretto.
Quando aggiornare la carta di circolazione?
Il libretto è una specie di carta d’identità del mezzo, contenendo moltissimi dati tecnici e amministrativi della vettura e del suo proprietario. Recentemente il documento è stato interessato da alcune rilevanti modifiche. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali del mezzo (l’elenco completo si trova nell’appendice V del Codice della Strada) deve essere comunicata alla Motorizzazione Civile che, dopo opportune verifiche, provvederà ad aggiornare il libretto oppure a fornirne uno nuovo. Anche ciascun cambiamento di proprietà o di residenza dell’intestatario deve essere comunicato alla Motorizzazione Civile affinché proceda all’aggiornamento della carta di circolazione.
Casi di ritiro, sospensione e revoca della carta di circolazione
Il ritiro, la sospensione o la revoca del libretto sono tre sanzioni accessorie previste in un vasto insieme di casi. Il ritiro avviene, ad esempio, nel caso in cui il proprietario non abbia ottemperato all’aggiornamento del libretto nei casi precedentemente elencati, oppure il veicolo sia stato soggetto a fermo, ma anche per il mancato reclamo del mezzo 180 giorni dopo la sua rimozione forzata. Nel primo caso la carta di circolazione è ritirata dalla Motorizzazione e restituita dopo aver aggiornato il libretto. Negli altri due il documento è trattenuto dall’ente accertatore e rilasciato dopo aver pagato la relativa sanzione. La sospensione della carta di circolazione si verifica quando un veicolo è utilizzato con finalità diverse da quelle presenti sul libretto stesso. La sospensione può durare da un minimo di un mese a un massimo di otto, oppure un anno intero in caso di recidiva. La revoca avviene quando il veicolo non ha più le caratteristiche necessarie per circolare in maniera sicura sulle strade e, pertanto, deve essere demolito.