Auto a dipendenti e amministratori: uso aziendale, promiscuo o privato

Quale gestione fiscale per l'auto a dipendenti e amministratori.

La concessione in uso di veicoli aziendali ai collaboratori dell’impresa è una pratica molta diffusa e di conseguenza occorre prestare attenzione alle numerose ricadute contabili e fiscali che può determinare. L’uso del veicolo può essere per uso esclusivamente aziendale. Si verifica se l’utilizzo del veicolo sia finalizzato al compimento di missioni aziendali, senza poter essere utilizzato per finalità private del soggetto. L’auto deve essere lasciato in azienda al termine della giornata lavorativa e non può essere utilizzato, per altre ragioni. Mancando qualsiasi utilità privata, non si produce alcun benefit.

Poi c’è l’uso promiscuo aziendale e privato con cui si concede l’uso del mezzo non solo per le finalità aziendali, ma anche per quelle private. L’utilizzatore può servirsi del mezzo non solo per il tragitto tra casa e lavoro ma anche per ragioni personali. C’è infine l’uso solo privato. Il veicolo rappresenta un vero benefit nel senso che non serve per lo svolgimento dell’attività lavorativa e sostituisce una parte della retribuzione.

Auto data uso al collaboratore e amministratore

Nonostante il reddito prodotto dal collaboratore venga tassato in modo analogo da quello prodotto dal dipendente, l’Agenzia delle entrate differenzia le regole di gestione dei veicoli. In merito alle modalità di assegnazione, il benefit per l’uso promiscuo del veicolo rientra nel compenso dell’amministratore. Occorre un’apposita assemblea che preveda il compenso e la modalità di erogazione.

L’amministrazione finanziaria ritiene che l’assenza dell’assemblea che determina il compenso comporti la sua indeducibilità. Nel caso in cui l’unica remunerazione dell’amministratore sia l’uso promiscuo del veicolo, ogni mese deve comunque essere prodotto il cedolino, al fine di regolare le ritenute fiscali e i contributi versati alla gestione separata.

Gestione fiscale auto a dipendenti e amministratori:

Sul versante fiscale la società individua gli interi costi riferibili al veicolo; considera deducibile una quota di questi costi fino a concorrenza del benefit tassato in capo all’amministratore; considera deducibile l’eccedenza con gli usuali limiti dell’articolo 164 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) ovvero con il tetto massimo sul costo di acquisto e con la percentuale del 20%.

Ai fini Iva, le spese di acquisto e gestione dell’auto consentono la detrazione nel limite del 40%, senza che possa essere applicato il meccanismo esplicitato per il caso dei dipendenti. A livello contabile, l’imputazione dei costi avviene sempre seguendo la natura del costo.

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