Legge di bilancio e deducibilità auto in leasing 2017: la norma ha previsto dal primo gennaio l’aumento del costo massimo deducibile per agenti e rappresentati per le auto in leasing da 3.615,20 a 5.164,57 Euro. Un incremento piuttosto corposo.
Articolo 164 del Testo unico delle imposte sui redditi
Detta i limiti di deducibilità dei costi degli automezzi utilizzati nell’esercizio d’impresa, arte o professione prevedendo che per il veicolo: esclusivamente strumentale “nell’attività propria” dell’impresa o adibita ad uso pubblico (art. 164 c. 1 lett. a) la deducibilità è pari al 100%; dato in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (art. 164 c. 1 lett. b-bis) la deducibilità è pari al 70%; generalità dei casi (art. 164 c. 1 lett. b) la deducibilità è pari al 20% nel limite del costo massimo di 18.075,99 Euro.
Diversità di percentuale
La percentuale dell’80% di deducibilità auto in leasing 2017, per gli agenti e rappresentanti di commercio e relativamente alle autovetture, autocaravan, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diversa da quella esclusivamente strumentale all’attività d’impresa, Per questi soggetti e limitatamente alle autovetture, il limite quantitativo di 18.075,99 Euro è elevato a 25.822,84 Euro.
Com’era prima
Fino al 31.12.2016 in base a quanto previsto dall’art. 164, TUIR, i costi relativi al noleggio dei veicoli da parte dell’agente e rappresentante di commercio erano deducibili: nella misura dell’80% ed entro un tetto di spesa massimo pari a 3.615,20 Euro per autovetture ed autocaravan (di cui alle lett. a) ed m), art. 54, D.Lgs. n. 285/1992); 774,69 Euro per motocicli (di cui all’art. 53, D.Lgs. n. 285/1992); 413,17 Euro per ciclomotori (di cui all’art. 52, D.Lgs. n. 285/1992).
Deducibilità auto in leasing 2017, il comma 37
Il comma 37 della Legge di Stabilità 2017 ha introdotto una differenziazione in relazione al limite massimo di deducibilità per la locazione/noleggio in relazione agli agenti di commercio (analogamente a quanto già previsto per l’acquisto/leasing) dell’autovettura. In particolare a partire dal 1° gennaio 2017 tale costo massimo fiscale passa da 3.615,20 a 5.164,57 Euro.