foto Wikipedia

Usufruire di un veicolo aziendale per adempiere al proprio lavoro è di usanza assai frequente: nel corso degli anni (e a volte) questi beni fisici, da considerare proprietà a tutti gli effetti, sono stati oggetto di diverse manovre attuate per eludere la tassazione per fini puramente personali e non sempre societari, ad esempio. Per evitare “furbate” da parte di dipendenti e/o dirigenti, entrano quindi in vigore diverse norme e sistemi per regolarizzare la propria posizione all’interno di un contesto non più familiare: sussistono dunque tipologie di veicoli concessi per uso esclusivamente aziendale, personale e promiscuo con relativa fiscalizzazione.

FRINGE BENEFIT, CHE COS’E’ E COME SUSSISTE – Il fringe benefit, cioè la retribuzione in natura derivante dalla concessione in uso ai dipendenti di veicoli aziendali, è praticato in caso di concessione esclusivamente aziendale, personale e promiscua, ma solo in caso di utilizzo di mezzi dal valore superiore a 258,23 con ulteriori benefici che concorrono alla formazione di detto ammontare: in questo caso, l’importo costituisce reddito personale per il dipendente. Per quanto riguarda l’utilizzo esclusivamente aziendale, al dipendente non è sottoposto alcun fringe benefit tassabile mentre, per l’azienda,  sussistono invece diversi diritti e doveri: per fare un esempio pratico, se l’azienda acquisisce nel 2016 un veicolo dal valore ammortizzabile pari a 30.000 euro, poiché il costo supera di gran lunga i 18.075,99 euro è proprio quest’ultima cifra ad essere presa in carico sul calcolo di deducibilità massima (20% di 18.075,99) e quota ammortamento fiscale (20% di 3.615,20).

Attraverso l’uso promiscuo, al dipendente è corrisposto un fringe benefit pari al 30% dell’importo relativo ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km (determinata dal costo chilometrico, stabilito dalle Tabelle ACI 2016) mentre, per l’azienda, i costi deducibili sono uguali al 70%; se il veicolo è dato in uso promiscuo per un lasso di tempo inferiore al periodo di imposta si arriva a dedurre il 100% di tassazione (fino all’ammontare del fringe che concorre nel formare il reddito di lavoro dipendente) o il 20% (tenendo conto dei limiti massimi disposti dall’art.164,co. 1, lettera b, D.P.R. 917/1986 e ragguagliati al periodo diverso da quello di utilizzo promiscuo da parte del dipendente per la parte eccedente). In caso di uso privato, infine, il fringe benefit tassabile del dipendente è calcolato sulla base del valore normale, mentre per l’azienda presenzia invece un costo deducibile nei limiti del compenso in natura (tassato in capo al beneficiario).

Articolo precedenteDeducibilità auto aziendali: le nuove leggi e i vari modelli
Prossimo articoloAuto aziendale uso promiscuo: come funziona, come risparmiare

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here