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    Bollo auto, dal 2028 il primo pagamento sarà per un anno in tutta Italia

    Bollo auto

    Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 introduce dal 1° gennaio 2028 un calendario nazionale per i veicoli di nuova immatricolazione: il primo bollo coprirà dodici mesi e dovrà essere pagato entro l’ultimo giorno del mese successivo alla registrazione. Il tributo non viene abolito e l’importo non cambia automaticamente. A cambiare è una parte del sistema delle scadenze, oggi differenziato dalle Regioni, che per le auto nuove avrà un riferimento più immediato: il mese in cui il veicolo entra nei registri.

    Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2026 ed è entrato in vigore il giorno seguente, il 12 agosto. Le norme, però, non diventano tutte operative nello stesso momento. Alcune si applicano già dal 12 agosto 2026, altre dal 1° gennaio 2027; il nuovo calendario del bollo riguarda invece le immatricolazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.

    Che cosa cambia dal 2028 per le auto nuove

    Per un veicolo immatricolato dal 1° gennaio 2028, il periodo d’imposta inizierà nel mese della prima immatricolazione e avrà durata di dodici mesi. Il primo versamento non sarà dovuto nello stesso mese della registrazione: il proprietario avrà tempo fino all’ultimo giorno del mese successivo.

    La copertura tributaria e il momento del pagamento, quindi, non coincidono. La copertura parte dal mese in cui l’auto è stata registrata; il pagamento arriva dopo. Il rinvio non aggiunge un mese gratuito e non allunga la durata del bollo oltre l’anno previsto.

    Si può prendere come riferimento un’auto immatricolata il 14 marzo 2028. Il primo periodo d’imposta comprenderà i dodici mesi da marzo 2028 a febbraio 2029, mentre il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 aprile 2028. Al rinnovo, il ciclo resterà ancorato a marzo: il periodo successivo partirà da marzo 2029 e il relativo pagamento avrà come scadenza il 30 aprile 2029.

    In pratica, il mese successivo alla prima immatricolazione rappresenta una finestra temporale per pagare, non l’inizio della validità del bollo. È una distinzione utile soprattutto per evitare l’equivoco più comune: il differimento del versamento non significa che il veicolo sia coperto per tredici mesi.

    Il confronto con le scadenze attuali

    Prima dell’entrata a regime del nuovo calendario, la scadenza può dipendere dalla disciplina della Regione competente, dalla data di prima tassazione e dal periodo già coperto. Molti pagamenti si concentrano nelle finestre tradizionali di aprile, agosto e dicembre e vengono effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo precedente. Non tutte le situazioni, però, seguono lo stesso schema: sulle modalità del primo bollo e sui termini esistono differenze territoriali.

    Per le nuove immatricolazioni del 2028 il criterio sarà più uniforme. Il mese di registrazione diventerà il riferimento stabile anche per i rinnovi. Il bollo continuerà comunque a coprire un intero periodo annuale; non verrà trasformato in un tributo calcolato mese per mese e il nuovo sistema non introduce una tassa diversa.

    Situazione Periodo coperto Termine di pagamento
    Immatricolazione dal 1° gennaio 2028 Dodici mesi a partire dal mese di immatricolazione Ultimo giorno del mese successivo
    Rinnovo dello stesso veicolo Dodici mesi dal mese di riferimento Entro il termine annuale previsto
    Veicolo già immatricolato Secondo il periodo già fissato In base alle regole applicabili al veicolo e alla Regione

    La fase transitoria per chi possiede già un’auto

    Il nuovo calendario non trasferisce automaticamente tutte le scadenze al 2028. Le disposizioni sulla decorrenza riguardano prima di tutto i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2028. Per le auto già in circolazione occorre continuare a considerare il periodo tributario in corso e le regole precedenti, fatte salve eventuali disposizioni regionali o successive norme applicative.

    Una situazione distinta riguarda chi immatricola nel 2026 o nel 2027. Queste vetture si trovano in una fase intermedia e non possono essere ricondotte in anticipo al calendario previsto per le immatricolazioni dal 2028. La scadenza effettiva va verificata in relazione alla Regione competente e alla posizione concreta del veicolo.

    L’anno in cui l’auto è stata acquistata, da solo, non basta quindi a individuare il termine. Per chi possiede già un veicolo il cambiamento potrebbe non coincidere con il primo pagamento del 2028: il passaggio dipende dal regime applicabile e dall’eventuale disciplina di raccordo. Finché il nuovo schema non risulta applicabile alla specifica immatricolazione, non è necessario rifare autonomamente i calcoli.

    Come si calcola l’importo del bollo

    La riforma riguarda soprattutto la gestione delle scadenze. I parametri ordinari per determinare l’importo restano legati principalmente alla potenza omologata, indicata in kilowatt, alla classe ambientale del veicolo e alle tariffe stabilite nel territorio competente.

    La potenza si legge nel documento di circolazione. La classe ambientale, invece, identifica la categoria Euro dell’auto. Le Regioni possono stabilire tariffe proprie nei limiti previsti e, secondo le disposizioni richiamate per il nuovo assetto, possono applicare incrementi fino al 10% rispetto ai valori di riferimento.

    Un calcolo riferito al 2025 può servire soltanto come esempio. Per un’auto Euro 6 da 55 kW, usando una tariffa di 2,58 euro per kW, l’importo base sarebbe di circa 141,90 euro. Questa cifra non può essere considerata il bollo dovuto nel 2028: occorrerà verificare la tariffa allora vigente, la Regione competente e le eventuali variazioni applicabili.

    Il bollo regionale resta distinto dal superbollo, cioè dall’addizionale erariale prevista per le autovetture con potenza superiore a 185 kW. Dal 1° gennaio 2027, un’eventuale esenzione regionale dal bollo ordinario non si estenderà automaticamente alla quota statale.

    Auto usata e passaggio di proprietà nel 2028

    L’acquisto di un’auto usata non equivale a una nuova immatricolazione. Di conseguenza, il solo passaggio di proprietà non fa scattare il calendario riservato ai veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2028. Prima di stabilire quando pagare, bisogna controllare quale periodo di bollo sia già stato coperto e quale soggetto risulti obbligato alla scadenza.

    Un caso concreto chiarisce la differenza. Una vettura usata immatricolata nel marzo 2028 può essere venduta nell’ottobre dello stesso anno con il primo periodo già coperto fino a febbraio 2029. In questa situazione l’acquirente non deve pagare automaticamente un nuovo anno nel mese del trasferimento. Il rinnovo continuerà a seguire il ciclo collegato a marzo, con il termine nel mese successivo, secondo le regole applicabili.

    Non è possibile determinare l’importo dell’esempio senza conoscere la potenza del veicolo, la classe ambientale, la Regione competente e le eventuali agevolazioni. La data del passaggio serve a individuare il soggetto tenuto al pagamento e il periodo successivo, ma non crea una seconda obbligazione per un periodo già coperto dal bollo versato.

    Dal 12 agosto 2026, per individuare la Regione competente, il criterio generale è collegato alla residenza del proprietario alla data del termine utile per il pagamento. Quando il soggetto obbligato non coincide con il proprietario, si considera la residenza del soggetto tenuto al versamento. Se il pagamento viene effettuato alla Regione sbagliata, le somme dovranno essere trasferite all’ente competente seguendo la procedura prevista.

    Noleggio, fermo ed esenzioni: le altre regole

    Dal 1° gennaio 2027 cambia la disciplina del noleggio a lungo termine senza conducente per i contratti interessati dalla nuova normativa. Fino alla scadenza del contratto, l’utilizzatore diventa il soggetto passivo. La Regione destinataria del gettito viene individuata in base alla sua residenza, non alla sede della società proprietaria.

    Il noleggiatore può continuare a occuparsi materialmente del pagamento, ma questo aspetto non modifica il criterio con cui viene individuato l’obbligato tributario. L’obbligo segue l’utilizzatore per tutta la durata prevista dal contratto.

    Il fermo amministrativo, invece, non cancella il debito per il bollo. Anche quando il veicolo non può circolare, la tassa resta dovuta finché rimangono i presupposti della proprietà o della disponibilità soggetta al tributo.

    Le esenzioni per i veicoli elettrici, ibridi, storici o destinati a persone con disabilità dipendono dalle norme nazionali e regionali. Il nuovo calendario non elimina queste agevolazioni. Restano da verificare, nel territorio competente, il diritto concreto, la durata e le condizioni richieste. La stessa verifica è necessaria per le riduzioni collegate all’alimentazione del veicolo.

    Chi paga e quando: la risposta operativa

    Per un veicolo immatricolato dal 1° gennaio 2028, il soggetto obbligato dovrà versare il bollo in un’unica soluzione entro l’ultimo giorno del mese successivo alla registrazione. Il pagamento coprirà dodici mesi a partire dal mese di immatricolazione e i rinnovi manterranno lo stesso mese di riferimento.

    Per un’auto già immatricolata o acquistata usata, invece, il trasferimento di proprietà non genera automaticamente un nuovo pagamento. Occorre verificare il periodo già coperto, la trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico, il soggetto obbligato e la Regione competente.

    Il nuovo calendario modifica le scadenze, non il costo complessivo del tributo. L’importo effettivo può comunque variare in base alle tariffe regionali, alla potenza e alla classe ambientale del veicolo, oltre che per l’eventuale superbollo o per le esenzioni applicabili.

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