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    Monopattini, via al giro di vite del nuovo Codice della strada

    Non si parla di targa metallica per i monopattini, ma di un contrassegno adesivo plastificato da 50×60 mm, retro-riflettente

    Monopattini

    La stretta non è più un titolo di giornale: con la legge 177/2024 entrata in vigore il 14 dicembre 2024 e con il decreto attuativo dell’estate 2025, il quadro normativo sui monopattini elettrici in Italia è stato riscritto nella sostanza. L’obiettivo dichiarato è duplice: più sicurezza per chi guida e per chi condivide la strada, più tracciabilità dei mezzi e dei conducenti. Il nuovo impianto introduce l’obbligo del casco per tutti, impone un contrassegno identificativo personale (il cosiddetto “targhino”), rende obbligatoria l’assicurazione RC, restringe gli ambiti di circolazione e irrigidisce sanzioni e divieti di sosta. È la fine dell’era “leggera” della micromobilità, sostituita da regole chiare e verificabili.

    Obblighi personali e del veicolo

    Dalla novella del 2024 una frase è diventata dirimente: “I conducenti dei monopattini hanno l’obbligo di indossare un idoneo casco”. Non più soltanto i minori: il casco è universale, omologato UNI EN 1078 o UNI EN 1080, ed è la chiave di volta della nuova prevenzione. La logica è esplicita: ridurre la gravità dei traumi, allineando il comportamento di guida a quello già richiesto in altri contesti di micromobilità e due ruote. Chi viola l’obbligo rischia una sanzione; soprattutto, si espone a un fattore di rischio che i numeri degli incidenti hanno mostrato come decisivo.

    Non si parla di targa metallica, ma di un contrassegno adesivo plastificato da 50×60 mm, retro-riflettente, con tre lettere e tre numeri assegnati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e registrati nell’Archivio nazionale dei veicoli. È personale (legato al proprietario) e va applicato in modo visibile: sul parafango posteriore (se predisposto) o sul piantone sterzo. Il decreto del 27 giugno 2025 n. 210 ha definito materiali, combinazioni alfanumeriche e collocazione: senza contrassegno o con contrassegno non visibile/alterato scatta la multa specifica. In sintesi, il monopattino diventa riconoscibile come qualunque altro veicolo, con un codice univoco che segue la persona.

    La legge ha chiuso il dibattito: i monopattini “non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi” ex art. 2054 c.c.; si applicano le regole del Codice delle assicurazioni. Dopo una fase di assestamento del mercato, oggi si trovano polizze dedicate a partire da circa 39–79 € l’anno a seconda di massimali e garanzie accessorie; restano disponibili le RC “capofamiglia” che in alcuni casi includono l’uso del monopattino, ma l’indicazione del legislatore spinge verso prodotti specifici. La ratio è semplice: chi causa un danno deve essere coperto, come già avviene per le altre categorie di veicoli.

    Dove si può circolare, come si deve circolare

    Il perimetro è stato tracciato nero su bianco: i monopattini elettrici possono circolare solo sulle strade urbane il cui limite è non superiore a 50 km/h. È un confine giuridico e operativo che sposta molte abitudini, perché taglia fuori le arterie a scorrimento veloce e qualunque tratto urbano con limite innalzato oltre i 50. L’intenzione è contenere l’interazione con traffici più rapidi e masse veicolari maggiori.

    Resta la possibilità di utilizzare piste ciclabili e aree pedonali, ma con limiti di velocità rigorosi: 20 km/h su strada e sulle infrastrutture ciclabili, 6 km/h nelle zone pedonali, e soltanto se la segnaletica lo consente. È importante chiarire questo punto perché in molte ricostruzioni circolate nei mesi scorsi si è parlato di un bando generalizzato: la lettura coordinata delle norme e delle circolari locali conferma che le ciclabili restano fruibili, purché si rispettino velocità e precedenze.

    La sosta sul marciapiede è vietata; i Comuni, se le dimensioni lo consentono, possono individuare aree di sosta riservate anche sul marciapiede, purché segnalate (o, in alternativa, con coordinate GPS pubblicate sul sito istituzionale). È sempre consentita la sosta negli stalli per velocipedi, ciclomotori e motoveicoli. Il divieto di circolazione sul marciapiede resta totale: il monopattino si può solo condurre a mano.

    Requisiti tecnici e dotazioni

    Le dotazioni luminose sono parte integrante della sicurezza: fari, luci di arresto e indicatori di direzione sono previsti dalla normativa tecnica e, di fatto, costituiscono requisito per la circolazione. L’idea è far “leggere” le manovre del monopattino come avviene per bici e scooter, con segnali chiari e riconoscibili anche al calare della luce.

    Il dispositivo frenante deve agire su entrambe le ruote, con impianti indipendenti e pronti; serve un segnalatore acustico e il motore non può superare 0,50 kW di potenza nominale continua. È un pacchetto che sposta l’asticella qualitativa dei prodotti e che, a regime, dovrebbe ridurre spazi d’arresto e comportamenti imprevedibili nel traffico misto.

    Resta fermo il requisito dei 14 anni per guidare; di notte (e quando la visibilità lo impone) vanno tenuti accesi i dispositivi luminosi, con indumenti o accessori retroriflettenti nelle condizioni previste. È vietato trasportare passeggeri o oggetti ingombranti, ed è richiesto di mantenere entrambe le mani sul manubrio salvo segnalazione di svolta sui mezzi privi di frecce. Sono regole di buon senso prima ancora che giuridiche.

    Sanzioni, controlli e responsabilità

    Il Codice ha introdotto un apparato sanzionatorio specifico: circolare con monopattino privo di contrassegno o senza assicurazione comporta una sanzione da 100 a 400 euro; nelle altre violazioni di requisiti e doveri, le multe salgono sino a 200-800 euro. L’inasprimento è funzionale all’effetto dissuasivo, ma soprattutto all’omogeneità dei controlli sul territorio.

    Per i dispositivi di micromobilità diversi dai monopattini che circolano fuori dai limiti della sperimentazione o con caratteristiche non conformi, è prevista la confisca oltre alla sanzione pecuniaria; il legislatore ha voluto chiudere la zona grigia di mezzi “ibridi” o maggiorati di potenza che sfuggivano ai binari regolatori.

    I servizi di noleggio (anche “free-floating”) restano possibili solo con delibera della Giunta comunale che ne definisce licenze, modalità di sosta e, se necessario, limitazioni territoriali tramite sistemi automatici che impediscano il funzionamento fuori area. Per i gestori, l’assicurazione è un vincolo strutturale dell’autorizzazione. In pratica, lo sharing deve dimostrare governance digitale e assicurativa all’altezza delle nuove regole.

    Tempi e adempimenti

    Tre date fissano la cronologia: il 14 dicembre 2024 scatta la legge-quadro (casco, limiti di circolazione, divieti di marciapiede e sosta, principio di RC obbligatoria e di contrassegno); il 27 giugno 2025 viene firmato il decreto 210 che stabilisce come sarà fatto e dove si applicherà il contrassegno; la pubblicazione estiva innesca l’entrata in vigore secondo i tempi di legge e avvia la filiera tecnico-amministrativa di stampa, vendita e rilascio dei codici. Per il cittadino la “to-do list” è concreta: dotarsi di un casco omologato, stipulare una RC conforme e richiedere/applicare il contrassegno prodotto dalla Zecca dello Stato; per i Comuni, pianificare stalli dedicati e aggiornare gli atti su sosta e sharing. Il passaggio non è indolore, ma chiude il cerchio tra sicurezza, responsabilità civile e controllo del territorio urbano.

    Il primo effetto sarà culturale: il monopattino cessa di essere percepito come “giocattolo urbano” e diventa, a tutti gli effetti, un veicolo con obblighi, costi e responsabilità. Sul versante assicurativo l’obbligo spingerà l’offerta verso prodotti più standardizzati e comparabili, con premi che si collocano in una forchetta ampia a seconda dei massimali e delle garanzie opzionali. Nei servizi sharing l’adeguamento è più complesso (dalla gestione dei caschi alla telemetria di area), ma è proprio qui che la stretta potrebbe generare le maggiori esternalità positive per sicurezza e decoro urbano, se accompagnata da pianificazione locale e controlli coerenti.

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