Un cambiamento rilevante interessa la viabilità autostradale italiana: dal 2026 entrerà in vigore una nuova disciplina nazionale che consentirà, in modo uniforme su tutta la rete a pagamento, di ottenere un rimborso, parziale o totale, sulle somme versate per i percorsi penalizzati da cantieri o blocchi del traffico. La misura, introdotta dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), puntualizza il diritto degli utenti a ricevere un servizio proporzionato al prezzo pagato e impone ai gestori un nuovo livello di responsabilità e trasparenza.
Questa innovazione nasce dall’esigenza di offrire agli utenti maggiore equità e garanzie nei casi in cui interventi di manutenzione o incidenti compromettano la fluidità del viaggio, rendendo il sistema più equo attraverso rimborsi automatici e digitalizzati. La previsione di tale rimborso testimonia come anche le infrastrutture debbano adeguarsi a standard di servizio in linea con le aspettative e i diritti dei viaggiatori.
Quando è previsto il rimborso del pedaggio: criteri, soglie e tipologie di disagi
Il diritto al ristoro delle somme versate per attraversare la rete a pedaggio sarà legato a criteri oggettivi strutturati sulla lunghezza della tratta percorsa e sul ritardo accumulato a causa di lavori non emergenziali o situazioni di blocco.
Di seguito, le principali condizioni per ottenere la restituzione parziale o totale del costo sostenuto:
- Tratte fino a 30 km: spetta il rimborso in presenza di cantiere programmato, indipendentemente dal ritardo maturato.
- Tratti tra 30 e 50 km: il rimborso è previsto solo se il ritardo superi i 10 minuti rispetto alla percorrenza “a flusso libero”.
- Percorsi oltre 50 km: il criterio di accesso è fissato in almeno 15 minuti di ritardo.
Quando il disagio è rappresentato da blocchi totali della circolazione, si applicano delle soglie temporali progressive:
- Tra 60 e 119 minuti: restituzione pari al 50% del pedaggio relativo alla tratta.
- Tra 120 e 179 minuti: rimborso innalzato al 75%.
- Oltre 180 minuti: riconoscimento totale (100%) dell’importo pagato.
Il calcolo della somma da restituire sarà formulato attraverso algoritmi che tengono conto di ulteriori parametri specifici, tra cui numero di corsie occupate, ampiezza del cantiere, eventuale obbligo di marcia sulla corsia opposta, riduzione della carreggiata o durata dell’intervento. Per i pendolari muniti di abbonamento è riconosciuta la possibilità, in caso di penalizzazione prolungata della tratta utilizzata, di recedere anticipatamente senza spese, ottenendo il rimborso della quota non fruita.
Una panoramica dettagliata emerge dalle più recenti delibere dell’ART e dai documenti consultivi allegati, i quali rappresentano la base normativa dell’introduzione del nuovo meccanismo di ristoro per ritardo o disagio causato da lavori.
Come funziona la procedura digitale per ottenere il rimborso
Il ricorso alla digitalizzazione renderà l’accesso al rimborso semplice e trasparente: la richiesta sarà gestita in via automatica tramite l’applicazione nazionale in fase d’implementazione – la cui adozione da parte dei gestori sarà obbligatoria – oppure attraverso portali web, sportelli digitali o numeri verdi messi a disposizione dai concessionari.
Gli automatismi del sistema consentiranno:
- Registrazione dei dati di viaggio e dei pagamenti (targa/telepedaggio/ricevuta) associati all’utente.
- Notifica entro dieci giorni dall’evento che dà diritto al rimborso, sia tramite app sia tramite canali istituzionali del gestore.
- Pagamento del rimborso entro cinque o dieci giorni dalla notifica, secondo la preferenza di accredito (carta/bonifico/app).
- Anche i non utenti digitali potranno accedere tramite canali alternativi: sportelli, numeri verdi e richiesta documentata della prestazione.
È inoltre prevista l’istituzione di un borsellino elettronico, utile ad accumulare le micro-erogazioni sotto la soglia dei dieci centesimi (accreditate solo al raggiungimento di un euro), a vantaggio sia della praticità sia della trasparenza delle operazioni.
La normativa introduce inoltre stringenti obblighi di trasparenza a carico dei gestori: entro dodici mesi dall’avvenuto transito, l’utente potrà richiedere i dati relativi a cantieri e tempi medi di percorrenza. Tutti i dati saranno conservati in modo sicuro per un periodo minimo di ventiquattro mesi.
Esclusioni, franchigie e limiti: quando il rimborso non spetta
L’applicazione delle nuove regole introduce alcune fattispecie di esclusione e franchigia:
- Cantieri emergenziali: lavori dovuti a eventi eccezionali, incidenti, fenomeni meteorologici di natura straordinaria, attività di soccorso e ripristino.
- Percorsi già soggetti a riduzione tariffaria generalizzata: laddove il pedaggio sia già stato abbattuto per tutti gli utenti a causa di criticità preesistenti.
- Cantieri mobili: nella fase iniziale di applicazione non generano diritto al rimborso.
- Importi inferiori a 10 centesimi di euro: non sono liquidati immediatamente, ma solo al raggiungimento di 1 euro cumulando più micro-crediti.
- Interventi programmati e segnalati con largo anticipo: possono escludere il diritto nei casi specificati dalla normativa.
Le esclusioni e i limiti rispettano il principio della proporzionalità e puntano a evitare abusi, garantendo allo stesso tempo la tutela per disagi effettivi non previsti né compensati da altre agevolazioni già introdotte dai gestori.
Impatto economico e responsabilità dei gestori: chi sostiene i costi
La gestione degli oneri economici derivanti dal nuovo sistema di rimborsi segue un principio di transizione: per le concessioni già in essere la normativa prevede il recupero graduale delle somme erogate tramite il pedaggio fino al 2030, secondo una scala decrescente:
| Anno | Quota recuperabile tramite pedaggio |
| 2026–2027 | 100% |
| 2028 | 75% |
| 2029 | 50% |
| 2030 | 25% |
A partire dal 2030, per i ristori dovuti alla presenza di cantieri, i concessionari sosterranno integralmente i costi senza possibilità di ribaltarli sulle tariffe degli utenti, salvo che nei casi di blocchi determinati da forza maggiore. In quest’ultimo scenario, il recupero dei costi sui pedaggi sarà consentito solo se vi è dimostrazione di correttezza informativa e gestione diligente dell’evento.
La disciplina impone inoltre che i gestori garantiscano trasparenza sulle risorse impiegate e sui criteri di calcolo, e che adottino misure volte a migliorare la programmazione e la qualità degli interventi, nel rispetto dei vincoli previsti dagli atti di concessione.






