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    Guida in auto, quali documenti cartacei o digitali bisogna sempre avere

    Per circolare in Italia bisogna avere sempre a bordo i documenti originali della patente di guida e della carta di circolazione o Duc

    Per circolare in auto in Italia bisogna avere a bordo i documenti che attestano l’idoneità del conducente, la regolarità del veicolo e la copertura assicurativa.

    Documenti obbligatori per la circolazione in auto

    La patente di guida è indispensabile per certificare che il conducente è autorizzato a guidare veicoli della categoria indicata. La patente non solo attesta l’idoneità alla guida, ma è anche un documento di identificazione. Deve sempre essere portata in originale e in formato fisico, poiché le copie, siano esse cartacee o digitali, non sono valide in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine.

    La Carta di circolazione contiene tutte le informazioni tecniche relative al veicolo, come le specifiche del motore, la classe di emissioni e l’assegnazione del numero di targa. Dal 2020, è stato introdotto il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà, che unifica la carta di circolazione e il certificato di proprietà in un unico documento, riducendo così la burocrazia. Anche per la carta di circolazione è obbligatorio avere l’originale cartaceo. Solo in alcuni casi (ad esempio, per i veicoli di aziende che forniscono servizi pubblici essenziali) è possibile circolare con una fotocopia autenticata del documento.

    Il Certificato di assicurazione è obbligatorio che tutti i veicoli a motore circolanti su strada siano coperti da un’assicurazione di responsabilità civile verso terzi, per garantire che eventuali danni causati a persone o cose siano risarciti. Diversamente dagli altri documenti, per il certificato di assicurazione le normative attuali consentono l’esibizione anche di una copia digitale o di una stampa. In caso di controllo, è sufficiente mostrare il certificato assicurativo anche sullo smartphone, purché sia leggibile e completo.

    Copie cartacee e digitali: quali valgono

    A seconda del documento, la legge prevede o meno la possibilità di presentare copie cartacee o digitali al posto dell’originale.

    In Italia, in attesa dell’IT Wallet e della patente digitale, è ancora obbligatorio esibire l’originale della patente in formato cartaceo o plastificato. Al momento, non è riconosciuta una versione digitale della patente (come avviene in alcuni Paesi), e l’assenza della patente in originale può comportare sanzioni.

    Anche nel caso del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà è obbligatorio presentare l’originale del documento in formato cartaceo. La sola eccezione è per i veicoli utilizzati per fornire servizi pubblici essenziali (ad esempio, veicoli di soccorso o di manutenzione stradale) che possono circolare con una fotocopia autenticata dal proprietario. Per i veicoli privati le copie non sono accettate, e l’assenza dell’originale può portare a sanzioni.

    Grazie a una circolare del Ministero dell’Interno è consentito esibire una copia digitale del certificato di assicurazione. Può essere mostrato su smartphone o tablet, oppure come stampa cartacea, e sarà considerato valido purché il documento sia leggibile e riporti tutte le informazioni richieste.

    L’articolo 180 del Codice della Strada disciplina le sanzioni per chi non riesce a esibire i documenti obbligatori durante un controllo. Le sanzioni variano a seconda del documento mancante. Se non si è in grado di esibire la patente, si può incorrere in una sanzione amministrativa che va da 42 a 173 euro. La multa aumenta se si guida senza patente o con patente scaduta.

    Nel caso di mancanza della carta di circolazione o del DUC si va incontro a una sanzione amministrativa che varia da 42 a 173 euro. Se il conducente non riesce a fornire la carta di circolazione originale presso un ufficio indicato dalle forze dell’ordine entro il termine stabilito, è prevista una sanzione aggiuntiva.

    La mancata esibizione del certificato assicurativo, se richiesta durante un controllo, comporta una sanzione da 41 a 168 euro. Come specificato, è sufficiente mostrare una copia digitale o una stampa del certificato.

    In caso di mancata presentazione di uno qualsiasi di questi documenti al comando indicato, il conducente è soggetto a una sanzione aggiuntiva da 431 a 1.734 euro.

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