Risarcimento incidente: concesso solo per la parte ai prezzi di mercato

La Cassazione stabilisce che le spese sostenute dal danneggiato devono corrispondere ai correnti prezzi di mercato

La Corte di Cassazione prende un’importante posizione in tema di risarcimento dei danni materiali da circolazione stradale.

IL CONTRASTO – Il caso in oggetto era incentrato sul costo delle riparazioni dell’auto, che per la carrozzeria risultava di 362,85 euro superiore a quanto liquidato dalla compagnia di assicurazione. Gli Ermellini, enunciando un principio che farà discutere, rigettano il ricorso con la sentenza 9942/2016, e stabiliscono che le spese sostenute dal danneggiato devono corrispondere ai correnti prezzi di mercato.

LA SENTENZA – La Suprema Corte ha ritenuto palesemente infondato il motivo proposto dal ricorrente, sulla base dei principi, già condivisi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “poiché il risarcimento del danno patrimoniale ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella esatta misura della sua lesione, le spese sostenute per le riparazioni dell’autoveicolo, che ha subito danni in un incidente stradale, sono rimborsabili solo per la parte che corrisponde ai correnti prezzi di mercato, a meno che il maggiore esborso non sia giustificato da particolari circostanze oggettive (ad esempio: esistenza nella zona di una sola autofficina qualificata) e queste siano state provate dall’interessato, che non può di conseguenza, a fondamento della sua pretesa risarcitoria, limitarsi a produrre la documentazione di spese, da lui sostenute, non corrispondenti ai costi correnti, secondo una valutazione del giudice di merito, fondata su nozioni di comune esperienza o su dati acquisiti con consulenza tecnica di ufficio (Cass. 7 febbraio 1996, n. 970; v. pure Cass. 3 giugno 1977, n. 2268)”.

VALUTAZIONE DI PRINCIPIO – Decisione che sfiora il ridicolo, considerando che il differente costo orario della mano d’opera è pari a 1,50 euro. Senza dubbio il provvedimento deriva da motivazioni di principio e dunque, risolta la diatriba a sfavore della carrozzeria ricorrente, i danneggiati che in futuro dovessero avere un analogo problema saranno tenuti a prenderne nota.

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