Negli ultimi anni, la crescente attenzione sul tema delle sanzioni stradali ha portato alla luce un aspetto delicato legato agli autovelox non censiti. Con la recente introduzione del censimento nazionale dei dispositivi avviato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, solo una piccola parte degli autovelox in funzione risulta effettivamente registrata e in regola.
Molti dispositivi presenti sulle strade italiane risultano, infatti, “fantasma“: privi di tracciabilità nell’apposita piattaforma telematica ministeriale e spesso anche sprovvisti di adeguata omologazione. Questa situazione genera incertezza tra i cittadini, alimentando il dubbio circa la validità delle multe ricevute e la legittimità dell’operato delle amministrazioni locali. L’incertezza normativa espone automobilisti e Comuni a potenziali ricorsi, complicando la gestione della sicurezza sulle strade e aumentando il contenzioso.
Censimento, omologazione e approvazione: differenze e criticità
Per comprendere la portata delle contestazioni, è essenziale distinguere tre termini spesso confusi: censimento, omologazione e approvazione. Il censimento richiesto dal MIT impone alle amministrazioni l’inserimento dei dispositivi in un elenco ufficiale, garantendo trasparenza e tracciabilità. Un autovelox non censito perde la legittimità all’uso per la rilevazione delle infrazioni.
La omologazione rappresenta invece la certificazione tecnica dell’apparecchio, attestando che il modello risponde ai requisiti previsti dal Codice della Strada, come stabilito dall’art. 142 comma 6. Solo i dispositivi omologati sono effettivamente abilitati all’accertamento delle violazioni. Al contrario, la sola approvazione riguarda il prototipo e consente l’installazione del singolo apparecchio, senza provare la conformità della produzione in serie.
Queste distinzioni danno origine a criticità non trascurabili:
- La Cassazione, con sentenze rese tra il 2024 e il 2025, ha ribadito che le multe irrogate tramite dispositivi solo approvati e non omologati devono essere annullate.
- La giurisprudenza, tuttavia, non è priva di interpretazioni discordanti in sede locale, contribuendo a un quadro non uniforme.
- L’assenza di un decreto ministeriale definitivo sulla procedura di omologazione e censimento accentua l’incertezza, mentre molti dispositivi attivi non risultano ancora in linea con le nuove regole.
In sintesi, la mancanza di chiarezza fra approvazione, omologazione e censimento continua a generare dubbi sugli strumenti realmente utilizzabili ai fini sanzionatori e sulle possibilità di contestazione offerte ai cittadini.
Cosa fare se si riceve una multa da autovelox non censito o non omologato
Chi riceve un verbale basato su rilevazioni di apparecchiature sospettate di irregolarità deve procedere con metodo per valutare la possibilità di impugnare la sanzione. Non tutti i casi, infatti, permettono di ottenere l’annullamento automatico del verbale.
- Analizzare il verbale: ogni sanzione deve riportare in modo trasparente il tipo di dispositivo, il numero e la data del decreto che ne attesta approvazione o omologazione.
- Verificare la registrazione del dispositivo: informazioni relative alla presenza nell’elenco censito possono essere richiamate nei siti istituzionali oppure richieste all’ente accertatore tramite istanza di accesso agli atti.
- Controllare l’omologazione: solo dispositivi con certificazione tecnica conforme consentono l’impiego ai fini probatori, secondo l’interpretazione costante della Cassazione.
- Richiedere supporto: le principali associazioni a tutela dei consumatori offrono assistenza nella fase di verifica delle sentenze, della documentazione tecnica e delle prassi amministrative.
Nel caso di assenza delle condizioni di regolarità, le strade percorribili includono il ricorso amministrativo o la contestazione al giudice di pace, da proporre rispettando termini e modalità.
È importante sottolineare che la presenza di irregolarità va sempre provata con dati oggettivi: un semplice sospetto non basta. In particolare, la mancata esplicitazione sul verbale della tipologia di dispositivo o del decreto di omologazione rappresenta un elemento decisivo in sede di opposizione.
Iter pratico per il ricorso contro multe da autovelox irregolari
Per esercitare il proprio diritto alla difesa in caso di verbale da dispositivo non censito o non omologato, è necessario seguire una sequenza di passaggi chiari:
- Verificare i riferimenti riportati sul verbale, focalizzandosi su marca, modello e numero del decreto di omologazione/approvazione.
- Controllare la presenza dell’apparecchio nell’elenco nazionale dei dispositivi censiti e negli elenchi pubblicati dall’ente.
- Presentare, se occorre, istanza di accesso agli atti amministrativi all’ente che ha elevato la sanzione, che dovrà rispondere entro 30 giorni.
- In caso di documentazione assente o non conforme, proporre ricorso entro 60 giorni al Prefetto oppure entro 30 giorni al Giudice di Pace. Nel secondo caso, valutare anche i costi di marca da bollo e la possibilità di richiedere eventuali accertamenti tecnici.
- Comunicare con l’ente accertatore: qualora venga inoltrato ricorso, è consigliabile inviare comunicazione tramite PEC per evitare provvedimenti paralleli da parte del Comando.
Un elemento cardine del ricorso consiste nella qualità della prova presentata: occorre fornire documentazione sulla carenza di requisiti di omologazione o censimento. Contestazioni generiche, non supportate da dati tecnici, rischiano di essere rigettate dal giudice.
Se emerge che l’apparecchio risulta spento, non censito o privo di omologazione, l’annullamento del verbale può essere seriamente valutato, coerentemente con quanto affermato dalle ultime pronunce della Suprema Corte.
Conseguenze giuridiche ed economiche per automobilisti e Comuni
Le conseguenze dei ricorsi contro gli autovelox non rispondenti ai requisiti richiesti si riverberano su più piani, con impatti rilevanti sia per i cittadini che per le casse comunali.
Per gli automobilisti:
- Annulabilità del verbale: qualora si accerti la mancanza di omologazione o censimento, il giudice può dichiarare la nullità della multa.
- Possibilità di rimborso: per le sanzioni già pagate – se il pagamento non è avvenuto in forma ridotta – può essere richiesto il rimborso all’ente accertatore, previa istanza formale.
- Costi e rischi del ricorso: il procedimento presso il Prefetto è gratuito, ma in caso di rigetto la sanzione può raddoppiare; il ricorso al Giudice di Pace comporta il pagamento di una marca da bollo, senza raddoppio in caso di soccombenza.
Per le amministrazioni locali:
- Rischio di ondate di ricorsi: le sentenze favorevoli ai cittadini possono provocare una serie di contestazioni e una difficile gestione dei rimborsi.
- Impatto sui bilanci: in presenza di dispositivi irregolari, i Comuni potrebbero dover restituire ingenti somme raccolte dalle sanzioni non conformi.
- Responsabilità penale e contrattuale: alcune pronunce hanno ipotizzato ipotesi di reato nei confronti dei fornitori di apparecchi non in regola, oltre a complicazioni nei rapporti tra enti e produttori.
Questa situazione comporta una crescente attenzione sul tema della legalità e della trasparenza nell’utilizzo delle tecnologie per il controllo della velocità.
Sicurezza stradale e necessità di chiarezza normativa
Oltre gli aspetti amministrativi e giudiziari, la questione degli autovelox “fantasma” assume una dimensione di sicurezza collettiva. L’assenza di regole chiare e l’incertezza sulla legittimità delle sanzioni rischiano di indebolire l’effetto deterrente dei controlli automatici sulla velocità. Secondo le rilevazioni di associazioni come Assoutenti, la percezione diffusa della possibilità di annullare facilmente le multe potrebbe incentivare comportamenti meno responsabili.
Per salvaguardare efficacia e credibilità dei sistemi di controllo è necessario che il quadro normativo sia privo di ambiguità, prevedendo criteri tecnici trasparenti e regole uniformi su posizionamento, segnaletica e gestione delle apparecchiature. Solo dispositivi omologati e censiti possono essere strumenti validi di prevenzione, in grado di tutelare cittadini e amministrazioni da ricorsi eccessivi e da un clima di sfiducia.
Il coordinamento tra enti locali, prefetture e Ministero delle Infrastrutture appare indifferibile per dare certezza giuridica a tutte le parti coinvolte, garantendo nel contempo la sicurezza sulle strade e il rispetto dei diritti degli utenti.






