photo credit: Waiting Out the Rain via photopin (license)

Secondo quanto sancito dall’articolo 172 del codice della strada, il conducente e i passeggeri di veicoli rientranti nelle categorie L6, M1, N1, N2 e N3 (clicca qui per saperne di più) hanno l’obbligo di munirsi di cintura di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia.

Bambini in auto: obbligatorio l’uso di passeggino e/o adattatore – Vale lo stesso anche per i bambini? Ovviamente si, i piccoli di statura inferiore a un metro e cinquanta devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta idoneo al peso e omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità ai regolamenti imposti dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie. I cosiddetti dispositivi di ritenuta sono obbligatori dalla nascita dei bambini fino al raggiungimento di 36 kg: fino ai 18 kg si possono usare solo i seggiolini, oltre questo peso è possibile utilizzare anche gli adattatori.

N.B. Sui mezzi delle categorie M1, N1, N2 ed N3 i bambini fino a tre anni non possono viaggiare, mentre i più grandi possono occupare solo un sedile anteriore (se la statura supera il metro e cinquanta). I piccoli di statura pari o inferiore al metro e cinquanta possono viaggiare negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente senza essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, ma solo se evitano di occupare un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero oltre i 16 anni. I piccoli non possono essere trasportati con un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale attivato.

Sono esentati dall’obbligo dell’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:

  • I passeggeri dei veicoli di categoria M2 e M3 autorizzati al trasporto locale di passeggeri in piedi
  • Le donne in stato di gravidanza con certificazione che comprova condizioni di rischio conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza
  • Gli istruttori di guida
  • Gli appartenenti ai servizi di vigilanza privata, forze armate e forze di polizia (in caso di servizio d’emergenza)
  • I conducenti e gli addetti ai veicoli antincendio e sanitari
  • Le persone affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi

Guida senza cintura, passeggino o adattatore: le sanzioni – Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80 a 323 euro: se il mancato uso riguarda il minore è il conducente a rispondere della violazione.

N.B. Se il conducente è incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.

Articolo precedentePneumatici all season: le migliori scelte
Prossimo articoloVeicoli commerciali e furgoni usati: come trovarli online

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here