Quando l’automobilista vuole contestare una multa comminata alla propria auto, risulta necessario in primo luogo comprendere i motivi della multa per prendere la decisione piu opportuna.
Quando contestare una multa
Uno dei casi piu frequenti in cui si palesa l’opportunità di contestare una multa è sicuramente quello relativo al rilevamento di vizi formali presenti all’interno della multa ricevuta, essi possono essere la mancata o l’errata indicazione del modello o della targa del veicolo, il ritardo della notifica del verbale di accertamento (oltre 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione), la mancata completezza o la palese illeggibilità della multa. A questi vanno aggiunti i casi in cui la violazione è stata posta in essere in presenza di autovelox e tutor: in questi casi i motivi di annullamento della sanzione sono da ricercarsi nella mancanza della segnalazione degli strumenti atti a rilevare l’infrazione sia in caso di autovelox fisso sia in presenza di rilevazione con presenza di pattuglia, in quest’ultimo caso infatti ne deve essere dato avviso agli automobilisti 80 metri prima su strade urbane e 150 metri prima su strade extraurbane secondarie o strade ad alto scorrimento.
Dove e come contestare una multa
L’automobilista può contestare in tre modi differenti: nei confronti dell’ente che ha emesso il verbale tramite l’autotutela con la quale si chiede un mero annullamento della multa, presso il Giudice di Pace e davanti al Prefetto. Il ricorso innanzi al Giudice di Pace può essere presentato presso la cancelleria o inviato con raccomandata a/r, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notifica del verbale. Per poter presentare questa tipologia di ricorso si deve pagare il contributo unificato di 43 euro per multe con importi inferiori ai 1.100 euro a cui si aggiunge una marca da bollo da euro 27. Il ricorso al Prefetto è proponibile nel termine di 60 giorni dall’avvenuta notifica della multa, decorso il quale decade ogni pretesa. Va tenuto presente che per quanto questo ricorso non comporti costi, qualora venga respinto bisognerà pagare la sanzione in misura raddoppiata. Il Prefetto è tenuto a rispondere entro 210 giorni dalla data di spedizione e la mancata risposta comporta l’accoglimento automatico del ricorso per silenzio assenso.