Le multe tardive destano spesso polemiche. Laddove la violazione non sia immediatamente contestabile, dispone l’art. 201, il verbale va notificato alla residenza del proprietario “entro 90 giorni dall’accertamento”. Espressione sulla quale i Comuni tentano di utilizzarla a proprio vantaggio.
Quando va fatta contestazione immediata
La notificazione differita può essere eseguita solo qualora la violazione non possa essere contestata immediatamente. In altre parole l’autorità amministrativa non ha la facoltà di decidere unilateralmente se contestare immediatamente l’infrazione o meno: se può farlo, deve farlo. Diritto delle autorità evitare la contestazione immediata e procedere a quella differita nei seguenti casi: impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; sorpasso vietato; accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo; rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate. Guidatore invece autorizzato a contestare la multa e – laddove le sue ragioni siano fondate – ottenerne l’annullamento.
Ricorso alle multe tardive
Il ministero dei Trasporti impone al rispetto dei 90 giorni. Posizione presa dalla Cassazione con sentenza 26964/2016. E’ nulla la multa recapitata dopo quel lasso di tempo. Idem per la multa supplementare di 300 euro (spese incluse), cioè quella inviata, se, ricevuta una contravvenzione col taglio di punti-patente, non avete comunicato alla Polizia il nome del guidatore cui togliere i punti-patente. Per evitare di pagare sia la multa tardiva che la multa supplementare conseguente alla mancata comunicazione del nome del guidatore, presentate ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni e versando 43 euro di tassa. Citate la sentenza 26964/2016 della Cassazione, consapevoli che il ministero dei Trasporti sta dalla vostra parte.