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    Autovelox senza omologazione, multa valida o nulla? La Cassazione cambia ancora lo scenario

    Autovelox senza omologazione, multa valida o nulla? La Cassazione cambia ancora lo scenario

    La tematica degli autovelox privi di omologazione è da tempo al centro di un acceso dibattito normativo e giurisprudenziale. Negli ultimi anni, si sono susseguiti cambiamenti interpretativi rilevanti, sia a livello legislativo che tra le pronunce dei tribunali.

    Alla base di tutto c’è una profonda incertezza sulla validità delle multe accertate tramite dispositivi di controllo della velocità privi di omologazione ma regolarmente approvati. Questa incertezza deriva da una lettura non univoca delle norme del Codice della Strada (C.d.S.), in particolare degli articoli 142 e 201, e dalle contrastanti decisioni tra Ministero dei Trasporti, magistrature ordinarie e di legittimità.

    Nell’ultimo biennio si sono registrate alcune svolte importanti: inizialmente la Corte di Cassazione aveva introdotto una linea rigorosa sulla necessità dell’omologazione, poi la sua posizione è stata parzialmente rivisitata, lasciando spazio a ricadute pratiche diverse per automobilisti e amministrazioni. Nel contempo, alcuni tribunali, come quello di Bologna, hanno espresso interpretazioni difformi, contribuendo ad alimentare una situazione di incertezza applicativa che ancora oggi rende la materia materia di interpretazione costante.

    Omologazione e approvazione degli autovelox: differenze normative, prassi amministrativa e posizione del Ministero dei Trasporti

    Approvazione e omologazione sono due procedure formalmente distinte previste dall’ordinamento italiano per i dispositivi di controllo della velocità. In termini normativi, i riferimenti principali sono l’art. 45 del C.d.S. e gli articoli 192 e 345 del relativo Regolamento di esecuzione, ai quali si aggiungono gli aggiornamenti introdotti negli anni più recenti.

    La prassi amministrativa e la posizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) sono chiare: secondo il MIT, l’approvazione e l’omologazione sono due vie alternative per ammettere l’uso degli autovelox. Tale interpretazione si fonda sulla lettera dell’art. 192 del Regolamento, che indica che gli strumenti “possono essere omologati o approvati”. Di conseguenza, secondo il Ministero, anche il solo provvedimento di approvazione permette di impiegare i dispositivi e legittima le relative sanzioni, purché siano rispettate le condizioni tecniche e operative richieste.

    Il MIT sostiene inoltre che, anche dal punto di vista tecnico, i due percorsi presentano elementi di controllo sostanzialmente analoghi (verifiche, prove di laboratorio, controlli sul prototipo). La principale differenza riguarda il tipo di provvedimento amministrativo emesso a conclusione del procedimento. Sono state pubblicate note e circolari, come la risposta n. 25058/2025 e la circolare del Ministero dell’Interno del 23 gennaio 2025, per ribadire l’alternatività di approvazione e omologazione.

    Su questo sfondo, il Ministero rigetta la lettura più restrittiva sostenuta da parte della giurisprudenza, confermando che l’obbligo di omologazione non trova un fondamento esplicito nella norma, quando già esiste un provvedimento di approvazione ministeriale. Secondo questo orientamento, la legittimità delle multe elevate tramite autovelox approvati – anche privi di omologazione – rimarrebbe dunque intatta.

    Il ruolo della Corte di Cassazione: orientamenti giurisprudenziali a confronto sulla validità delle multe

    Le decisioni della Corte di Cassazione rappresentano, per tradizione, il principale punto di riferimento per uniformare l’interpretazione delle norme sul territorio nazionale. Tuttavia, in tema di autovelox approvati ma non omologati, la giurisprudenza ha oscillato nel tempo.

    Tra il 2024 e il 2025, la Suprema Corte, tramite le ordinanze n. 10505/2024, n. 1332/2025 e n. 20913/2024, aveva stabilito che la sola approvazione ministeriale non era sufficiente: solo i dispositivi debitamente omologati potevano essere utilizzati come fonti di prova della violazione dei limiti di velocità. La Cassazione sottolineava il valore pubblicistico dell’omologazione, quale garanzia tecnica e legale indispensabile per la legittimità delle sanzioni.

    Posizioni più recenti, tuttavia, hanno introdotto elementi di novità: con l’ordinanza n. 7374 del 27 marzo 2026, la stessa Corte ha precisato che una multa resta valida anche senza omologazione se il dispositivo è stato regolarmente tarato e sottoposto a controlli periodici. Questo orientamento, intervenuto in seguito a controversie portate alla sua attenzione, ha mitigato la rigidità della posizione precedente, spostando l’attenzione sulla concreta regolarità tecnica dello strumento piuttosto che sulla mera forma procedurale.

    La Suprema Corte ha inoltre ribadito che le circolari ministeriali non possono modificare il testo di legge, ma ha lasciato spazio al fatto che – qualora vi siano i requisiti tecnici di regolarità – anche una strumentazione non omologata possa giustificare la sanzione. Permane però una certa dualità interpretativa all’interno della stessa Cassazione, frutto di diverse composizioni dei collegi giudicanti e della continua evoluzione normativa e tecnica.

    Le sentenze dei giudici di merito: il caso del Tribunale di Bologna e altri pronunciamenti contrari alla Cassazione

    I tribunali ordinari ricoprono un ruolo chiave nell’orientare la prassi applicativa. Tra le decisioni più rilevanti figura quella del Tribunale di Bologna, che ha preso le distanze dal nuovo indirizzo della Cassazione.

    Secondo la sentenza n. 1816/2025, la sanzione resta valida anche quando il dispositivo che ha rilevato l’infrazione è stato solamente approvato dal Ministero e non anche omologato. Questa interpretazione discende da una lettura combinata dell’art. 142 del C.d.S., che richiede dispositivi debitamente omologati, e dell’art. 201, che invece prevede l’utilizzo di strumenti “omologati ovvero approvati” per i rilevamenti automatizzati.

    Per la giudice bolognese l’applicazione della legge va vista nell’ottica della volontà legislativa, posta a garanzia dell’efficacia e del valore degli strumenti di controllo, indipendentemente dal percorso amministrativo seguito. L’onere della prova in caso di ricorso resta a carico dell’automobilista, che deve concretamente dimostrare malfunzionamenti dello strumento o errori nell’accertamento.

    Non si tratta di un caso isolato: altre sentenze di merito, sia di primo grado sia in appello, hanno in passato confermato la posizione secondo cui l’approvazione possa sostituire l’omologazione, perlomeno in assenza di specifiche contestazioni tecniche. Permane perciò un quadro giurisprudenziale molto eterogeneo, in cui il libero convincimento del giudice può determinare esiti opposti anche rispetto a situazioni analoghe.

    Cosa può fare l’automobilista: come verificare l’omologazione e come presentare ricorso

    Chi riceve una sanzione elevata tramite autovelox ha oggi diversi strumenti per tutelare i propri diritti. Nel contesto attuale è strategico esaminare attentamente il verbale e verificare quale provvedimento viene menzionato: se si parla di omologazione oppure solo di approvazione.

    Per controllare lo status del dispositivo, l’automobilista può:

    • consultare gli elenchi aggiornati degli strumenti omologati e approvati, pubblicati periodicamente dal Ministero;
    • chiedere accesso agli atti all’amministrazione per ottenere copia del certificato tecnico del dispositivo;
    • verificare se sulla sanzione viene indicato un decreto di omologazione o solamente un provvedimento di approvazione.

    Se risulta che lo strumento era solo approvato, si può valutare il ricorso. Le modalità prevedono due alternative principali:

    • il ricorso al Giudice di Pace competente entro 30 giorni dalla notifica;
    • il ricorso al Prefetto entro 60 giorni, senza spese tramite PEC o raccomandata. Se respinto, la contravvenzione può essere impugnata di nuovo davanti al Giudice di Pace.

    Attenzione: il pagamento ridotto della multa equivale all’accettazione della sanzione e preclude di norma la possibilità di ricorso. In questi casi, è comunque opportuno conservare sempre la ricevuta del pagamento poiché, in caso di successiva pronuncia favorevole da parte del giudice, è possibile ottenere il rimborso delle somme già versate. La difesa tecnica può dimostrarsi efficace anche per motivi formali legati alla procedura della strumentazione di accertamento.

    Implicazioni pratiche: cosa cambia per gli automobilisti e per le amministrazioni dopo le ultime decisioni

    L’attuale situazione normativa e giurisprudenziale genera impatti concreti e diversificati sia per chi conduce veicoli privati, sia per gli enti pubblici incaricati della sicurezza stradale. La presenza di orientamenti non univoci impone da un lato cautela agli utenti e dall’altro prudenza operativa alle amministrazioni.

    Per gli automobilisti: la possibilità di contestare le multe dipende, oggi più che mai, dalla corretta verifica dei requisiti tecnici dei dispositivi utilizzati e dalla presentazione di ricorsi motivati. Tuttavia, la presenza di pronunciamenti difformi a livello territoriale rende difficile formulare previsioni sull’esito delle controversie. La recente apertura della Cassazione in tema di regolare taratura, però, rende meno probabile l’annullamento della sanzione semplicemente per la mancanza di omologazione, ove sia provata la funzionalità e la regolarità dei controlli.

    Per le amministrazioni: si richiedono maggiore attenzione nella scelta e gestione degli strumenti, nonché la tenuta della documentazione completa relativa ad approvazione, omologazione e taratura periodica, anche per prevenire possibili ricorsi seriali. Il recente censimento ministeriale ha mostrato che la maggioranza degli autovelox sulle strade italiane risulta priva di omologazione, e questo dato impone alle autorità locali una valutazione attenta sull’adozione o la sostituzione dei dispositivi in uso.

    In sintesi, la questione resta aperta: occorrerà attendere l’eventuale consolidamento della giurisprudenza, magari tramite un intervento a sezioni unite della Cassazione, o un nuovo aggiornamento normativo, perché si giunga a un assetto applicativo finalmente certo e uniforme per tutti.

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