Affrontare la questione delle multe stradali e dell’identificazione del conducente è ormai una delle situazioni più complesse per molti titolari di veicoli. La normativa italiana prevede precise regole per la gestione delle violazioni stradali che comportano la perdita di punti dalla patente: non basta pagare la sanzione pecuniaria, ma spesso è prescritto anche l’obbligo di comunicare i dati di chi era alla guida nel momento dell’infrazione. L’impossibilità di ricordare chi fosse effettivamente al volante solleva dubbi, ansie e domande frequenti tra gli automobilisti, specialmente quando il veicolo è condiviso o quando la notifica dell’illecito arriva dopo mesi. A complicare tutto, la Giurisprudenza e le continue riforme apportate al Codice della Strada chiariscono e aggiornano i comportamenti da tenere, con pesanti conseguenze in caso di omissioni o errori nelle procedure richieste.
Obblighi del proprietario del veicolo dopo una multa con decurtazione punti
Quando una violazione al Codice della Strada implica la decurtazione di punti dalla patente, il proprietario del veicolo riceve una sanzione, generalmente tramite notifica postale. Oltre al pagamento della somma prevista, si aggiunge un importante adempimento amministrativo: entro 60 giorni dalla ricezione del verbale, occorre comunicare all’organo di polizia che ha emesso il verbale i dati anagrafici e gli estremi della patente di chi era realmente alla guida.
- L’articolo 126-bis del Codice della Strada delinea questo obbligo che si applica sia al proprietario sia ad altri soggetti solidalmente responsabili, quali usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario per veicoli a noleggio.
- Il modulo per la dichiarazione è di solito allegato alla notifica oppure indicato espressamente nelle istruzioni: è fondamentale compilarlo in modo preciso, allegando la fotocopia della patente del conducente indicato.
- La dichiarazione, debitamente firmata, va spedita all’autorità competente tramite raccomandata A/R o PEC, conservando la ricevuta come prova di tempestività e correttezza.
La ratio di questa procedura è assicurare che la sanzione accessoria colpisca esclusivamente la patente di chi ha effettivamente commesso la violazione. Il soggetto che non era alla guida dovrà rispondere della sanzione pecuniaria, ma non sarà oggetto di perdita punti sulla propria patente.
Cosa succede se non si comunicano i dati del conducente
L’omissione della comunicazione dei dati comporta una seconda sanzione amministrativa autonoma, distinta e aggiuntiva rispetto alla contravvenzione originale. Infatti, la mancata identificazione del conducente nei tempi previsti fa scattare una multa supplementare che può arrivare fino a oltre mille euro (attualmente tra 291 e 1.166 euro a seconda dei casi). La normativa di riferimento, sempre l’art. 126-bis del Codice della Strada, prevede questa penalità per sanzionare chi non offre collaborazione nell’individuazione del responsabile reale dell’illecito.
- Nessun punto verrà detratto dalla patente del proprietario (né di altri), proprio perché non è stato possibile identificare il conducente effettivo.
- La seconda contravvenzione ha carattere del tutto autonomo: anche chi paga tempestivamente la prima multa non è esonerato dall’obbligo di fornire i dati del conducente.
È importante sottolineare che la responsabilità solidale per il pagamento resta, mentre l’assenza della comunicazione dei dati può rivelarsi uno degli errori più penalizzanti e frequenti. Tale sistema, pur variamente dibattuto, si basa sull’esigenza di garantire che la misura punitiva della perdita punti sia strettamente personale.
Quando dichiarare di non ricordare chi guidava è una giustificazione valida
Affermare semplicemente di non ricordare chi fosse alla guida della propria vettura non è sufficiente per evitare la seconda multa. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che non esiste un obbligo assoluto di memoria e che la legge consente di sollevare l’onere della dichiarazione se sussiste un giustificato e documentato motivo.
- Le motivazioni devono essere reali e supportate da elementi oggettivi (ad esempio, l’utilizzo promiscuo del mezzo, ritardo significativo nella notifica, o veicolo sottratto con furto comprovato da denuncia).
- Si richiede una spiegazione dettagliata che illustri il contesto e la difficoltà concreta nell’identificazione, da presentare all’autorità competente insieme ad eventuale documentazione di supporto.
La Corte Costituzionale (sentenza n. 165/2008) ha sottolineato che “non si può imporre al cittadino un obbligo assoluto di memoria” e che le motivazioni per la mancata indicazione devono poter essere valutate caso per caso e, se rifiutate dall’autorità, possono costituire oggetto di ricorso al giudice, per una verifica più equa e approfondita.
Eccezioni, motivazioni accettate e casi particolari previsti dalla legge
Non esiste un elenco rigoroso delle circostanze in cui l’omissione della comunicazione dei dati del conducente sia esente da sanzione aggiuntiva, ma la prassi e la giurisprudenza hanno delineato alcuni casi tipici riconosciuti:
- Notifica tardiva del verbale: se la comunicazione arriva prossima alla scadenza dei 90 giorni, ricordare eventi accaduti mesi prima può diventare oggettivamente arduo.
- Veicoli condivisi: i mezzi utilizzati da più familiari, amici o in ambito aziendale (in mancanza di un registro dettagliato degli utilizzi) rendono verosimile la difficoltà d’identificazione.
- Sottrazione/uso non autorizzato: il furto del veicolo, debitamente denunciato, solleva il proprietario dall’obbligo di identificazione.
- Assenza di controllo diretto: situazioni in cui il proprietario era all’estero o impossibilitato oggettivamente a sapere chi avesse usato l’auto.
La valutazione della validità di queste motivazioni dipende dall’autorità amministrativa e, in fase di contenzioso, dal giudice. È sempre consigliato allegare prove documentali, come email, testimonianze scritte, copia di segnalazioni o registri in possesso.
Ricorso contro la multa e sospensione dell’obbligo di comunicazione
Fino a poco tempo fa si pensava che, anche in caso di impugnazione della prima multa, il termine per la comunicazione dei dati del conducente decorresse comunque dal momento della notifica. La Cassazione con la sentenza n. 32988/2025 ha invece chiarito che:
- Finché è in corso un ricorso contro la multa originaria, l’obbligo di comunicare i dati resta sospeso.
- Solo dopo la decisione definitiva del giudice (o del prefetto), se il ricorso viene respinto, il termine di 60 giorni per l’invio dei dati riprende a decorrere.
- In caso di accoglimento del ricorso, il verbale viene annullato e non sorge alcun obbligo di comunicazione.
I soggetti interessati dovrebbero comunque informare l’autorità dell’avvenuta presentazione del ricorso, così da documentare la sospensione e prevenire contestazioni o richieste anticipate di comunicazione.
Conseguenze per il pagamento, la perdita dei punti e responsabilità solidale
L’attuale normativa distingue nettamente tra pagamento della multa e obbligo di comunicazione dei dati del conducente:
- Pagare la multa non esonera il proprietario dal comunicare chi guidava: sono due procedure autonome, con la seconda finalizzata esclusivamente all’applicazione della decurtazione dei punti.
- Nessuna decurtazione di punti viene applicata se il conducente non viene identificato: la sanzione accessoria è “personale” e può colpire solo chi era effettivamente al volante.
- Responsabilità solidale: proprietario e conducente restano ugualmente obbligati al pagamento dell’importo. L’ente può pretenderlo indifferente dall’uno o dall’altro fino a saldo avvenuto; per i veicoli a noleggio, dopo il 10 novembre 2021, la responsabilità è in capo al locatario.
E’ importante agire con correttezza: dichiarazioni false sui dati del conducente possono comportare responsabilità penale per falso ideologico e l’annullamento delle procedure di decurtazione punti.
Come comportarsi in caso di omissioni, errori o situazioni controverse
Nella pratica possono emergere errori formali o materiali, dimenticanze, mancate prove di invio della comunicazione:
- Se la comunicazione è stata effettivamente inviata nei modi richiesti (raccomandata A/R, PEC), occorre conservare ogni ricevuta per opporsi a eventuali contestazioni sul mancato adempimento.
- In caso di “giustificato motivo” per non aver comunicato i dati (vedi paragrafi precedenti), è opportuno ricostruire e documentare ogni circostanza rilevante (tempistiche, utilizzo condiviso, condizioni eccezionali), allegando ogni documento utile.
- Per situazioni non standard, come comunicazione incompleta (ad esempio, mancato invio della fotocopia della patente), è consigliato contattare direttamente l’organo accertatore per chiarimenti e, se necessario, integrare la documentazione senza attendere il procedimento sanzionatorio.
Qualora si riceva un verbale per omessa comunicazione nonostante siano state adottate tutte le cautele, è lecito attivare le vie di ricorso amministrativo o giurisdizionale. La conservazione di ogni prova scritta e l’assistenza di uno specialista in caso di ricorso possono rivelarsi determinanti.






